Nuovo statuto di protezione con prospettiva di restare in Svizzera in sostituzione dell’ammissione provvisoria

Berna, 21.03.2017 - La Commissione federale della migrazione sottolinea l’urgenza di sostituire l’ammissione provvisoria, misura sostitutiva rivelatasi insoddisfacente, mediante un nuovo statuto di protezione. Plaude pertanto agli sforzi profusi dal Consiglio federale alla ricerca di alternative all’ammissione provvisoria. Il rapporto del Consiglio federale «Ammissione provvisoria e persone bisognose di protezione: analisi e possibilità d’azione» propone tre varianti. La CFM predilige la seconda opzione d’azione, che prevede la creazione di un nuovo statuto. Il nuovo statuto dovrebbe tuttavia delimitare chiaramente l’entità del carattere temporaneo.

Fondandosi sullo studio dedicato al tema della protezione, realizzato su suo incarico da Roger Zetter, la Commissione federale della migrazione (CFM) raccomandava già nel 2014 la sostituzione dell’ammissione provvisoria (misura sostitutiva) mediante un nuovo «statuto di protezione complementare». Dallo studio emerge, infatti, che negli ultimi anni il numero di persone obbligate a lasciare il loro luogo di domicilio e che tuttavia non possono essere considerate rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra è aumentato drasticamente. La grande maggioranza delle persone ammesse a titolo provvisorio rimane a lungo termine in Svizzera. Al tempo stesso, varie ricerche dimostrano che l’ammissione provvisoria ostacola grandemente l’integrazione nel mercato del lavoro e nella società. Per meglio rispondere alle esigenze di questi sfollati occorre pertanto un’alternativa che elimini gli ostacoli odierni e consenta agli interessati di costruirsi prospettive soddisfacenti.

Nuovo statuto di protezione con prospettiva di rimanere in Svizzera

La CFM caldeggia la seconda opzione che prevede la creazione di un nuovo statuto di protezione (p. es. statuto A), sebbene questa proposta migliorativa avanzata dal Consiglio federale non coincida interamente con l’idea di uno «statuto di protezione complementare» perseguita dalla CFM. La seconda variante prevede uno statuto di protezione positivo senza delimitare il gruppo dei beneficiari, come lo fa invece la prima variante. Ora, occorrerebbe assolutamente definire in modo chiaro l’entità della limitazione temporale di questa protezione, per esempio fino a un massimo di sei anni, in modo tale che gli interessati possano pianificare il loro futuro. In caso contrario vi è il rischio che la situazione precaria di queste persone venga a perennizzarsi, addirittura attraverso le generazioni. Occorre inoltre assicurare a questo gruppo di persone il medesimo trattamento in termini di politica integrativa garantito ai rifugiati riconosciuti.


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