Ambiente: modificate quattro ordinanze

Berna, 22.03.2017 - Nella sua seduta del 22 marzo 2017, il Consiglio federale ha approvato le modifiche di quattro ordinanze nel settore ambientale. In particolare, ha adottato le modifiche dell’ordinanza sulla protezione delle acque al fine di aumentare il margine di manovra dei Cantoni competenti nella definizione dello spazio riservato alle acque. Le altre modifiche, essenzialmente di natura tecnica, concernono la pesca, i prodotti chimici e i siti contaminati.

Spazio riservato alle acque: ampliato il margine di manovra dei Cantoni

Nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) sono state introdotte cinque disposizioni che consentono di tenere meglio conto delle specifiche condizioni locali. Inoltre, è stato precisato l’obbligo di compensare le superfici per l’avvicendamento delle colture al fine di riferirsi direttamente al relativo piano settoriale. Queste disposizioni sono, elaborate sotto l’egida della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), completano le prescrizioni entrate in vigore nel 2016. Inoltre, portano a termine l’attuazione dello spazio riservato alle acque ai sensi della mozione 15.3001 della CAPTE-S, che chiedeva di aumentare il margine di manovra dei Cantoni nell’attuazione della normativa.

Lo spazio riservato alle acque è una condizione essenziale per consentire ai corsi d’acqua di svolgere le loro funzioni ecologiche e di proteggere contro le piene. Questo obbligo è stato introdotto nella legge sulla protezione delle acque adottata dal Parlamento ed entrata in vigore nel 2011 congiuntamente alle altre disposizioni sulla rinaturazione delle acque.

Pesca: nuove specie esotiche invasive e pesca elettrica

La modifica dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) riguarda l’iscrizione di cinque specie di pesci, appartenenti ai Gobidi del Mar Nero, nella lista delle specie esotiche invasive. La detenzione di queste specie in acquari o stagni sarà soggetta ad autorizzazione e la loro diffusione attiva verrà vietata. Da qualche anno, questi pesci si diffondono nel Reno a valle di Basilea, dove rappresentano un temibile concorrente per i pesci e i gamberi indigeni. L’ordinanza disciplina in modo più severo anche l’utilizzo di apparecchi di pesca elettrici e integra la trota del Danubio, presente nel bacino idrografico dell’Inn, nella lista delle specie ittiche indigene della Svizzera.

Prodotti chimici: integrazione di sostanze vietate o severamente regolamentate

Al fine di limitare i rischi per l’ambiente e per la salute causati da determinati prodotti chimici pericolosi, la Convenzione di Rotterdam stabilisce che le esportazioni di prodotti chimici contenenti sostanze vietate o severamente regolamentate devono essere notificate al Paese importatore. Le modifiche dell’ordinanza relativa alla Convenzione (ordinanza sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale, ordinanza PIC, OPICChim) hanno riguardato principalmente l’adattamento della lista delle sostanze dell’appendice 1 volto a integrare le ultime decisioni del Consiglio federale sulle sostanze vietate e soggette a rigorose restrizioni in Svizzera. Questa lista è stata altresì resa conforme alle decisioni dei servizi federali di non più autorizzare l’impiego di determinate sostanze attive nei prodotti fitosanitari e nei biocidi.

Siti inquinati: nuovo aggiornamento

Dopo 18 anni di applicazione e diverse revisioni, l’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti) è stata adeguata allo scopo di fornire chiarimenti e complementi tecnici. In particolare, le concentrazioni di ammoniaca e di nitriti non saranno più prese in considerazione per valutare la necessità di risanare un sito inquinato per quanto concerne le acque sotterranee. Questa modifica è stata decisa d’intesa con i Cantoni e gli esperti. Queste due sostanze sono infatti significative solo per la qualità delle acque superficiali. La modifica dovrebbe inoltre consentire di evitare costi di risanamento di diverse decine di migliaia di franchi.

Fatte salve le disposizioni sulla pesca elettrica, che dovranno essere applicate solo a partire dal 1° maggio 2018, le quattro ordinanze modificate entreranno in vigore il 1° maggio 2017.


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