La Svizzera vieta l’importazione di prodotti derivati dalle foche

Berna, 03.03.2017 - Durante la seduta del 3 marzo 2017 il Consiglio federale ha deciso di vietare l’importazione in Svizzera di prodotti derivati da pinnipedi, tra cui le foche. Contemporaneamente saranno automatizzate le procedure di importazione di animali e prodotti animali. Sono di conseguenza modificate le ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

Dal 1° aprile 2017 non sarà più concesso importare in Svizzera prodotti derivati dalle foche, ossia carne, olio, grasso sottocutaneo, organi, pelli da pellicceria e merci con pelli da pellicceria. Con questo divieto il Consiglio federale attua la mozione Freysinger relativa al divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche conformemente al diritto UE vigente.

Le modifiche delle ordinanze lasciano spazio a eccezioni
Le modifiche alle ordinanze concedono determinate eccezioni. Una autorizza l'importazione di prodotti derivati dalle foche se provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene per contribuire alla loro sussistenza. Un'altra permette invece ai viaggiatori di importare tali prodotti se destinati al consumo privato.

In Svizzera, non essendoci già oggi quasi più importazioni di prodotti derivati dalle foche, le nuove disposizioni non dovrebbero avere conseguenze di rilievo.

Controlli doganali efficienti grazie a un confronto automatico di dati
Una seconda modifica delle ordinanze riguarda i controlli in caso di importazione. Finora l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) si
assicurava con la verifica dei documenti che le partite soggette al controllo veterinario di confine fossero state analizzate e, nel traffico con l'UE, che i necessari documenti di accompagnamento fossero presenti. Questa tipologia di controllo documentale sarà sostituita da un confronto automatico dei dati fra il sistema di elaborazione dei dati e-dec dell'AFD e l'interfaccia dell'USAV, che ha accesso ai dati del sistema informatico veterinario dell'UE (TRACES) e a quello del sistema di autorizzazione dell'USAV (OITE). I controlli e lo sdoganamento di animali e prodotti animali al confine diventeranno così più efficienti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Servizio stampa
Tel. 058 463 78 98
media@blv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
http://www.blv.admin.ch

Segreteria generale DFI
http://www.edi.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-65877.html