Il Consiglio federale pone in vigore la nuova procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta preventiva

Berna, 01.02.2017 - Nella sua seduta del 1° febbraio 2017, il Consiglio federale ha deciso che il 15 febbraio entrerà in vigore la modifica della legge federale sull’imposta preventiva. Entro un anno dall’entrata in vigore le società potranno richiedere il rimborso degli interessi di mora che hanno dovuto versare perché avevano notificato i pagamenti di dividendi interni al gruppo dopo il termine di 30 giorni previsto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La retroattività delle nuove disposizioni si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica della procedura di notifica, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia già prescritto oppure sia già stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.

Prassi adottata finora nel quadro dell’imposta preventiva

La modifica di legge, approvata dal Parlamento il 30 settembre 2016, è scaturita dall’iniziativa parlamentare Gasche (13.479), che si fondava su una decisione del Tribunale federale del 2011. Allora il Tribunale federale aveva stabilito che i contribuenti potevano usufruire della cosiddetta «procedura di notifica» per le distribuzioni di dividendi interne al gruppo se i pagamenti erano notificati all’AFC entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza dei dividendi. La procedura di notifica agevola i pagamenti di dividendi all’interno di un gruppo, in quanto consente di esentare tali distribuzioni dall’imposta preventiva. Per contro, nel caso in cui una società non rispetti il termine di 30 giorni, essa è soggetta all’imposta preventiva e a interessi di mora. La società può chiedere il rimborso dell’imposta pagata ma non dei relativi interessi di mora.

In futuro non saranno dovuti interessi di mora

Con la modifica di legge i termini di inoltro restano invariati. Nonostante ciò, dal 15 febbraio la procedura di notifica potrà essere adottata anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte. Non saranno tuttavia dovuti interessi di mora. La notifica tardiva sarà punita con una multa massima di 5000 franchi.


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Patrick Teuscher, capo della Comunicazione, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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