Adeguamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare all’ulteriore sviluppo dell’esercito

Berna, 11.01.2017 - Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) si prevede tra l’altro di adeguare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare alla durata dell’obbligo di prestare servizio. Inoltre, per le persone che non hanno prestato la totalità dei giorni di servizio prescritti è prevista la riscossione di una tassa d’esenzione unica. In occasione della sua seduta del 11 gennaio 2017 il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione in merito a queste e ulteriori modifiche della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO). L’entrata in vigore di questi cambiamenti è prevista dal 1° gennaio 2019.

In futuro il servizio militare o il servizio civile dovrà essere prestato rispettivamente tra il 19° o il 20° e il 37° anno di età. La durata dell’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare deve essere adeguata di conseguenza. In questi 18 anni l’assoggettato alla tassa deve pagare al massimo 11 annualità, come accade attualmente. La novità consiste nel fatto che in caso di differimento della scuola reclute, possibile al più tardi fino al 25° anno di età, non sarà più riscossa la tassa d’esenzione.

In futuro le persone che prestano servizio militare o servizio civile e che al momento del proscioglimento non hanno prestato la totalità dei giorni di servizio prescritti dovranno pagare una tassa d’esenzione unica. In questo modo viene migliorata la parità di trattamento.

L’avamprogetto contiene ulteriori modifiche, segnatamente l’introduzione di un nuovo regime di prescrizione, il potenziamento della vigilanza e il miglioramento dell’assistenza amministrativa.

Ripercussioni finanziarie dell’avamprogetto

Con l’introduzione della tassa unica, riscossa quando non si assolve l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, il Consiglio federale si aspetta maggiori entrate di circa 6 milioni di franchi annui. La tassa minima deve rimanere invariata a 400 franchi. L’aliquota della tassa d’esenzione, attualmente del 3 per cento del reddito netto, non deve essere innalzata.


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