Necessità di estendere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva

Berna, 23.11.2016 - In futuro l’imposta preventiva dovrà essere rimborsata anche quando, nella dichiarazione d’imposta, i redditi omessi per errore vengono notificati successivamente. Tuttavia ciò sarà possibile soltanto per le tassazioni non ancora passate in giudicato. Nella sua seduta del 23 novembre il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di preparare un avamprogetto per la modifica della legge sull’imposta preventiva.

Il Consiglio federale accoglie così la richiesta della mozione 16.3797 presentata dalla consigliera nazionale Daniela Schneeberger. La mozione chiede che le persone fisiche domiciliate in Svizzera non perdano il diritto al rimborso dell’imposta preventiva se, per errore o negligenza, omettono o dichiarano in modo non conforme i loro redditi patrimoniali. Dato che il testo della mozione non precisa che questo deve valere solo per le tassazioni non ancora passate in giudicato, il Consiglio federale respinge la mozione. Al contempo incarica il DFF di elaborare, entro il mese di giugno 2017, un progetto da porre in consultazione che risponda alla richiesta.

Nell’articolo 23 della legge federale sull’imposta preventiva si deve precisare che, se la tassazione non è ancora passata in giudicato, in linea di principio il contribuente può dichiarare successivamente i redditi gravati dall’imposta preventiva non dichiarati per errore, senza perdere il diritto al rimborso. Quanto precede deve essere applicato sia alle dichiarazioni successive spontanee che a quelle fatte in seguito a una richiesta dell’autorità fiscale.

Ora il contribuente può rimediare soltanto spontaneamente alla dichiarazione omessa senza perdere il diritto al rimborso, ma al più tardi prima del passaggio in giudicato della tassazione ordinaria. Il rimborso è invece escluso se la dichiarazione successiva avviene a seguito di un intervento dell’autorità fiscale.

La modifica proposta intende estendere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva alle situazioni in cui la mancata dichiarazione o la dichiarazione non conforme è dovuta a errore o negligenza. In questi casi si vuole impedire che la stessa prestazione sia colpita dall’imposta sul reddito e dall’imposta preventiva non più rimborsabile.


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