Il Consiglio federale licenzia una modifica dell’ordinanza sui fondi propri

Berna, 23.11.2016 - Nella sua seduta del 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha licenziato una modifica dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP). La revisione mette in atto due aggiunte al dispositivo normativo internazionale Basilea III. In tal modo, la copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche viene strutturata in modo da considerare maggiormente i rischi. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

La revisione, elaborata da un gruppo di lavoro nazionale, è stata in parte già testata in via sperimentale in uno degli studi sull’impatto quantitativo svolti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) con alcune banche. La revisione attua due aggiunte al dispositivo normativo internazionale Basilea III.

Derivati

I metodi di calcolo relativi alla copertura con fondi propri applicabile ai derivati sono obsoleti, soprattutto perché non fanno distinzione tra derivati collateralizzati e non collateralizzati. Inoltre, diversamente da quanto lascia presumere il suo nome, l’attuale «metodo standard» in Svizzera non viene applicato da nessun istituto. Nel mese di marzo del 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pertanto pubblicato un nuovo approccio standard per calcolare gli equivalenti di credito dei derivati («standardised approach for counterparty credit risk», SA-CCR). Contrariamente al metodo attuale, per la copertura con fondi propri esso considera il livello di garanzia dei contratti. Anche i valori di sostituzione e i supplementi di garanzia sono calibrati tenendo maggiormente in considerazione i rischi.

Quote di fondi

Per le quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche è emerso che in alcuni casi le posizioni di cartolarizzazione per le quali erano richieste coperture molto elevate con fondi propri sono state talora confezionate in «fondi» per poter applicare le minori esigenze sui fondi propri vigenti per le quote di fondi. Le nuove norme pubblicate nel dicembre del 2013 dal Comitato di Basilea intendono adeguare maggiormente agli standard internazionali la copertura con fondi propri risalente a Basilea II e ostacolare l’elusione delle norme stesse. D’ora in avanti per le quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche è richiesta un’analisi precisa delle posizioni sottostanti.

Semplificazioni

L’attuazione tecnica dei nuovi approcci internazionali implicherà un certo dispendio. Le semplificazioni sviluppate dalla FINMA per gli istituti di piccole e medie dimensioni dovrebbero contrastare tale dispendio e le relative ripercussioni sui fondi propri. L’approccio standard semplificato può essere applicato dalle banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 e, se effettuano poche operazioni in derivati, anche da quelle della categoria 3. Questi istituti rappresentano oltre il 90 per cento del totale delle banche. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Dal momento che è previsto un termine transitorio di 12 mesi, l’attuazione completa avverrà a partire dal 1° gennaio 2018.


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