Previdenza professionale: nessun adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità

Berna, 31.10.2016 - Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale non dovranno essere adeguate al rincaro con effetto dal 1° gennaio 2017.

Giusta la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento di queste rendite è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.

Si trattava quindi di decidere, basandosi sull’evoluzione dei prezzi registrata tra il settembre 2013 e il settembre 2016, se per il prossimo anno andassero adeguate le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato nel 2013. Poiché l’indice dei prezzi al consumo del settembre 2016 (100,2; base dicembre 2015 = 100) non è risultato superiore a quello del settembre 2013 (102,0), le rendite in questione non dovranno essere adeguate con effetto dal 1° gennaio 2017.

Le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato anteriormente al 2013 e che sono già state adeguate almeno una volta saranno adeguate in occasione del prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto nel 2018 o nel 2019. Non vanno adeguate nemmeno le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato nel 2008, 2010, 2011 e 2012 e che non sono ancora mai state adeguate, dato che tutti gli indici dei prezzi del mese di settembre di quegli anni sono più elevati di quello del 2016.

Le rendite per i superstiti e d’invalidità che non devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi e le rendite di vecchiaia per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza; l’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP).


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