Semplificazioni amministrative nell’AVS

Berna, 26.10.2016 - In occasione della sua seduta del 26 ottobre 2016, il Consiglio federale ha modificato una serie di punti dell’ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) al fine di semplificare le procedure burocratiche previste per i datori di lavoro e gli organi di esecuzione. Gli assicurati non riceveranno più automaticamente il certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione, rilasciato sotto forma di piccola tessera, indica nome, cognome, data di nascita e numero AVS, ossia le stesse informazioni disponibili sulla tessera d’assicurato rilasciata dalle casse d'assicurazione malattie. Chi possiede una tessera di assicurazione malattia non trae dunque alcun vantaggio supplementare dal certificato di assicurazione AVS. Il suo invio sistematico sarà dunque soppresso; gli assicurati potranno tuttavia sempre ordinarne uno in caso di bisogno. Questa misura permetterà di diminuire considerevolmente il volume dei certificati emessi e, quindi, di ridurre i compiti amministrativi delle casse di compensazione.

La seconda modifica riguarda le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro svizzero. Attualmente, chi desidera rimanere assoggettato al sistema di assicurazione sociale svizzero deve inoltrare una richiesta scritta insieme al proprio datore di lavoro. In futuro, quest’ultimo potrà inoltrare la richiesta per via elettronica, tramite un sistema d’informazione concernente l’assoggettamento assicurativo, mentre il lavoratore sarà esonerato dal presentarla. Questo permetterà di semplificare le procedure burocratiche a carico dei datori di lavoro e degli organi di esecuzione.

Al fine di agevolare il lavoro degli organi di esecuzione, saranno inoltre abrogate o adeguate alcune disposizioni ormai obsolete. Le modifiche dell’OAVS, che non avranno alcun impatto sulle finanze della Confederazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.


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