Secondo rapporto sulla crisi di Swissair e gli insegnamenti da trarne

Berna, 30.09.2005 - Venerdì 30 settembre 2005, il Consiglio federale ha trasmesso alla Commissione della gestione (CdG) del Consiglio degli Stati il secondo rapporto sugli insegnamenti da trarre dalla crisi Swissair. Il documento informa sull’attuazione delle misure auspicate dal Parlamento a seguito del grounding della compagnia di bandiera elvetica. Le raccomandazione del Parlamento mirano a un rafforzamento della vigilanza sull’industria aeronautica e all’individuazione tempestiva dei rischi economici.

La crisi Swissair dell’autunno 2001, che ha portato al grounding e alla liquidazione della compagnia, ha indotto la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ad avviare un’inchiesta. La Commissione è giunta alla conclusione che le autorità federali non hanno alcuna responsabilità nell’andamento e nel drammatico esito della crisi  Swissair. Mediante dieci raccomandazioni, una mozione e sei postulati, il Consiglio degli Stati ha tuttavia invitato il Consiglio federale a trarre i dovuti insegnamenti dal fallimento della compagnia di bandiera elvetica. Gli interventi parlamentari vertevano principalmente sull’individuazione tempestiva dei rischi economici e sul mandato di vigilanza della Confederazione nei confronti delle imprese di trasporto aereo.  Il 30 aprile 2003, il Consiglio federale ha presentato un primo rapporto sulla questione, informando i quattro Dipartimenti interessati (DATEC, DFE, DFF, DFGP) dello stato di attuazione degli interventi parlamentari. Nel febbraio 2005, la CdG annunciava ulteriori controlli, chiedendo al Consiglio federale di stendere un secondo rapporto.  

Importanti cambiamenti intervenuti dopo la presentazione del primo rapporto

  • A metà del 2005 si è conclusa la riorganizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). Sotto il profilo organizzativo, i settori “Sicurezza” e “Strategia e politica aeronautica” sono stati disgiunti e l’UFAC ha assunto nuovi collaboratori. Per concretizzare il principio “Safety first“ (priorità alla sicurezza), i controlli sono stati intensificati: in media gli ispettori dell’UFAC svolgono ora 13 controlli alla settimana presso gli aeroporti e le imprese aeronautiche, esaminando sia le procedure operative e di esercizio che la sicurezza tecnica. All’inizio del 2005 è stata creata la nuova sezione Affari economici, incaricata di sorvegliare la capacità economica di compagnie aeree, aeroporti e servizi di sicurezza aerea.
  • Alla fine di maggio 2005, il Parlamento ha preso atto del rapporto del Consiglio federale sulla politica aeronautica svizzera. Attualmente si stanno preparando i lavori di modifica di leggi e ordinanze derivanti da questo rapporto.
  • La Confederazione ha ceduto la propria parte di capitale azionario nella Swiss Air Lines SA e si è ritirata dal Consiglio di amministrazione della compagnia. Essa è tuttavia rappresentata attraverso il Direttore dell’UFAC nella “Swiss Luftfahrtstiftung“ (Fondazione Swiss per il trasporto aereo), istituita in base ad un accordo con la Lufthansa. Sarà compito della fondazione seguire l’evoluzione del traffico aereo e dell’infrastruttura aeronautica elvetica, al fine di garantire al nostro Paese collegamenti aerei internazionali possibilmente buoni.
  • Il tempestivo riconoscimento di evoluzioni negative presso imprese importanti nell’ottica dell’economia nazionale dev’essere garantito in primo luogo dagli azionisti delle società stesse. Attraverso il diritto privato (diritto societario, ev. anche la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF) occorre fare sì che vengano messi a disposizione delle società informazioni e strumenti (di risanamento) adeguati. Nel caso di imprese importanti, che in base alle proprie attività sottostanno alla vigilanza dello Stato, il legislatore deve fare in modo che gli organi di sorveglianza agiscano in modo trasparente e prevedibile per gli investitori. L’adeguamento delle imprese alle mutate condizioni economiche e tecnologiche viene favorito se le direzioni d’impresa, al verificarsi di errori e negligenze a livello imprenditoriale, non possono contare su un sostegno da parte dello Stato. 
  • Per quanto riguarda la richiesta di valutare globalmente gli strumenti del proprietario nel caso di imprese federali, nei confronti delle regìe resesi indipendenti la Confederazione applica già oggi una serie di strumenti derivanti dal suo ruolo di proprietaria. Ne fanno parte la definizione, da parte del Consiglio federale, di obiettivi strategici per un periodo di quattro anni, il suo diritto di partecipazione alla nomina o al licenziamento di membri del Consiglio di amministrazione e i suoi diversi diritti all’informazione. Questi strumenti permettono al Consiglio federale di seguire in modo mirato gli interessi della Confederazione quale proprietaria delle imprese. Il quadro è meno unitario per quanto riguarda il controllo sulle altre unità federali resesi indipendenti. In base a diversi interventi parlamentari, l’Amministrazione federale delle finanze sta attualmente 2esaminando le possibilità di armonizzazione in questo settore. I risultati dell’analisi verranno sottoposti al Parlamento in un rapporto.




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