Il Consiglio federale vara il pacchetto di ordinanze agricole 2016

Berna, 16.09.2016 - Il 16 settembre 2016, il Consiglio federale ha varato il Pacchetto di ordinanze agricole 2016, il cui elemento principale è l'ulteriore semplificazione amministrativa. Vengono inoltre adeguate le disposizioni sulla protezione contro l'erosione nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e ridotti, sulla base del Programma di stabilizzazione 2017-2019, i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il Consiglio federale ha disposto ulteriori misure volte a semplificare ulteriormente l'esecuzione della legislazione agricola. Alcune registrazioni nell'ambito delle misure per l'efficienza delle risorse vengono abolite e non vengono fissati termini di semina e di aratura per le colture intercalari e i sovesci invernali. A partire dal 2018, inoltre, per i pagamenti diretti i Cantoni reperiranno i dati sugli equidi e sui bisonti dalla banca dati sul traffico di animali. Per il contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero non viene fissato un quantitativo minimo di zucchero da fornire. Infine, il Consiglio federale ha abolito alcuni criteri per la creazione di comunità aziendali e di comunità aziendali settoriali. Non vengono attuate modifiche, invece, per quanto concerne il periodo di riferimento per gli effettivi di animali determinante per i pagamenti diretti e il bilancio delle sostanze nutritive e il termine «unità di produzione», in quanto le proposte sono state respinte dai più.

La protezione contro l'erosione nella PER viene controllata in base al rischio e in maniera mirata dopo eventi straordinari. Se un caso di erosione viene constatato per la prima volta, il gestore deve allestire un piano d'azione da presentare al Cantone, oppure adottare autonomamente misure idonee per evitare un nuovo caso di erosione.

Nel quadro del Programma di stabilizzazione 2017-2019, dal 2017 i pagamenti diretti saranno decurtati di circa 60 milioni di franchi all'anno. Il Consiglio federale ha pertanto ridotto il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e quello per le superfici per la promozione della biodiversità (superfici permanentemente inerbite) rispettivamente di 40 e di 20 franchi l'ettaro portandoli rispettivamente a 860 e a 430 franchi l'ettaro. I restanti 20 milioni di franchi circa saranno recuperati nel 2017 tagliando i contributi di transizione. A prescindere dal Programma di stabilizzazione, per i contributi per la biodiversità nella regione d'estivazione viene fissato un importo massimo pari a 300 franchi per carico normale. Inoltre, per le misure a favore della biodiversità, a partire dal 1° novembre 2016, in caso di riduzione dei contributi sarà possibile abbandonare anticipatamente il periodo obbligatorio senza incorrere in sanzioni.

L'ordinanza concernente il monitoraggio del mercato è estesa ai mezzi di produzione agricoli. Viene così introdotto un vincolo di collaborazione per la rilevazione dei dati sul mercato dei mezzi di produzione agricoli.

Il pacchetto comprende complessivamente otto ordinanze del Consiglio federale, cinque del DEFR e un atto normativo dell'UFAG.


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Jürg Jordi , Ufficio federale dell’agricoltura UFAG,
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