Il Consiglio federale adegua la procedura di ammissione per i natanti impiegati a titolo professionale

Berna, 29.06.2016 - In futuro nell'ambito della procedura di ammissione la sicurezza dei battelli per passeggeri e dei battelli merci impiegati a titolo professionale sarà verificata mediante controlli in funzione dei rischi, analogamente a quel che avviene già nel settore ferroviario e degli impianti a fune. È quanto proposto dal Consiglio federale al Parlamento con la revisione parziale della legge sulla navigazione interna. Inoltre, l'analisi alcolemica dell'alito assumerà un valore probatorio equivalente a quello dell'analisi del sangue e verranno creati i presupposti per l'istituzione e la gestione di un registro dei natanti.

L'introduzione della vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi e di un attestato di sicurezza per i battelli passeggeri e merci impiegati a titolo professionale rappresenta l'elemento cardine della revisione parziale della legge sulla navigazione interna (LNI) proposta dal Consiglio federale. Finora, per essere ammessi i natanti venivano sottoposti a un'ispezione completa. Dopo la revisione l'ispezione si concentrerà sugli ambiti che comportano particolari rischi, analogamente a quanto già avviene nel settore ferroviario e degli impianti di trasporto a fune. Quest'approccio ha dato finora buoni risultati.

La revisione crea inoltre la base giuridica per accertare la capacità di condurre mediante l'analisi alcolemica dell'alito (alcol test), come è già prevista nella circolazione stradale. Attualmente, l'unica analisi valida è quella del sangue, che però è dispendiosa, genera costi elevati e costituisce una grave ingerenza nella sfera personale.

Dando seguito a una richiesta avanzata dalla maggioranza dei Cantoni, il Consiglio federale propone inoltre di inserire nella legge una base giuridica per creare registri centrali dei natanti, dei detentori e delle autorizzazioni a condurre analoghi a quelli esistenti per la circolazione stradale, facilitando così l'esecuzione della legislazione sulla navigazione. La decisione definitiva e la responsabilità per la creazione dei registri spettano ai Cantoni, incaricati dell'esecuzione delle disposizioni sulla navigazione. La legge prevede infine che l'eventuale creazione e gestione dei nuovi registri siano finanziate dai Cantoni.


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