Migliori provvedimenti conservativi per i creditori in Svizzera

Berna, 29.06.2016 - Nei casi in cui una parte dei valori patrimoniali di una successione straniera si trova in Svizzera, si vuole che in futuro i creditori dispongano di migliori diritti di ottenere provvedimenti conservativi. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso che una modifica in tal senso del regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC) entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Il cosiddetto sequestro permette a un creditore di bloccare il patrimonio di un debitore e avviare una procedura di esecuzione o portarne avanti una già avviata. Il sequestro garantisce quindi al creditore l'accesso ai valori patrimoniali del debitore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non si può sequestrare in Svizzera la quota di un debitore residente all'estero in una successione indivisa situata all'estero. Tale è il caso anche se alcuni valori patrimoniali dell'eredità, per esempio un fondo sono situati in Svizzera. Inoltre, in due casi recenti il Tribunale federale ha negato la competenza svizzera di ordinare il sequestro se l'ultimo domicilio del defunto si trovava in Svizzera. Questa situazione giuridica è insoddisfacente, perché permette ai debitori residenti all'estero di sottrarre ai creditori, con relativa facilità, beni situati in Svizzera. Il diritto attuale limita la possibilità dei creditori di agire contro debitori stranieri, segnatamente nei casi in cui l'ultimo domicilio del defunto si trovava in Svizzera.

La modifica del regolamento è stata elaborata sulla base di un'iniziativa parlamentare (15.408, Sequestro di quote di liquidazione da rapporti di proprietà comune appartenenti a debitori non domiciliati in Svizzera) e in futuro consentirà a un creditore di bloccare il patrimonio di un debitore e avviare una procedura d'esecuzione forzata nei casi in cui l'ultimo domicilio del defunto si trovava in Svizzera.


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