Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio: nuova regolamentazione

Berna, 10.06.2016 - In futuro, in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata, l'avere della previdenza professionale verrà diviso più equamente tra i coniugi o i partner. Il Consiglio federale pone in vigore le nuove disposizioni legali in merito e le modifiche delle relative ordinanze con effetto dal 1° gennaio 2017. Le rendite già concesse in virtù di sentenze di divorzio potranno, a determinate condizioni, essere convertite in rendite previdenziali secondo il nuovo diritto entro un anno.

In caso di divorzio, l'avere di previdenza depositato presso gli istituti della previdenza professionale costituisce un valore patrimoniale importante, se non addirittura l'unico, a disposizione dei coniugi*. Attualmente la persona che ha svolto compiti assistenziali durante il matrimonio e quindi non dispone di una previdenza professionale propria sufficiente (spesso la moglie) può risultare penalizzata in caso di divorzio. Inoltre, le disposizioni legali vigenti sono troppo rigide e rendono dunque difficile giungere a una soluzione consensuale. Il 19 giugno 2015 il Parlamento ha approvato una revisione del Codice civile (CC) volta a migliorare questi aspetti del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Le nuove disposizioni legali e le modifiche delle ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

Divisione più frequente delle pretese previdenziali

In linea di massima la prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio continuerà a essere divisa a metà. In futuro, però, il momento determinante per il calcolo sarà quello in cui viene promossa la procedura di divorzio e non più quello in cui essa termina. Un'altra novità è che la divisione sarà effettuata anche se in quel momento uno dei coniugi è già pensionato o invalido. In tal caso, a seconda delle circostanze, per il calcolo del conguaglio ci si baserà su una prestazione d'uscita ipotetica oppure si dividerà la rendita esistente, che sarà convertita in una rendita vitalizia da versare al coniuge creditore.

Gli istituti di previdenza e di libero passaggio saranno tenuti a comunicare periodicamente all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari di averi di previdenza. In tal modo i giudici del divorzio potranno verificare che nessun avere di questo genere venga sottratto alla divisione. Altre disposizioni garantiscono che durante il matrimonio non sia versato alcun avere di previdenza a un coniuge all'insaputa dell'altro e che in caso di conguaglio della previdenza venga trasferita una quota equa dell'avere di vecchiaia obbligatorio LPP. In futuro, inoltre, chi in caso di divorzio riceverà un avere di previdenza senza essere affiliato a un istituto di previdenza potrà trasferirlo all'istituto collettore LPP e chiederne successivamente la conversione in rendita.

Regolamentazione transitoria per le persone già divorziate

Attualmente le persone già divorziate cui è stata concessa un'indennità adeguata sotto forma di rendita in virtù del diritto vigente perdono il diritto a questa indennità al momento del decesso del coniuge debitore. La successiva rendita per superstiti della previdenza professionale è spesso più bassa dell'indennità percepita in precedenza. Affinché anche queste persone possano beneficiare del nuovo diritto, la revisione di legge prevede una regolamentazione transitoria a loro favore. Fino al 31 dicembre 2017 esse potranno, a determinate condizioni, chiedere al giudice del divorzio che l'indennità già accordata sia convertita in una rendita vitalizia secondo il nuovo diritto.

* Nel presente testo i termini «coniugi» e «matrimonio» si applicano per analogia anche ai partner registrati e all'unione domestica registrata.


Indirizzo cui rivolgere domande

Beatrix Schönholzer Diot,
capo supplente del Settore Diritto della previdenza professionale
Ambito AVS, previdenza professionale e PC
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