Il Cantone di domicilio precedente dovrà assumere i costi di cura non coperti

Berna, 03.06.2016 - Le spese per il trattamento in una casa di cura sono sostenute per una determinata parte dall’assicurazione malattie e dal paziente stesso, mentre i costi non ancora coperti sono assunti dal Cantone di domicilio. In futuro, qualora il paziente sia assistito in una casa di cura situata in un altro Cantone, sarà il Cantone in cui risiedeva in precedenza a farsi carico di questo finanziamento residuo. Il Consiglio federale sostiene la relativa modifica di legge nella forma proposta dalla commissione parlamentare competente.

Dall’entrata in vigore del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure il 1° gennaio 2011, le spese per la degenza in casa di cura o per le cure ambulatoriali sono assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS, assicurazione di base), dalla persona assicurata e dal Cantone. L’AOMS versa un contributo stabilito a seconda del bisogno di cure, l’assicurato assume al massimo il 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale e i Cantoni disciplinano il cosiddetto finanziamento residuo. Quest’ultimo comprende tutti i costi di cura che non sono coperti né dall’AOMS né dalla persona assicurata.

Tuttavia, dalle esperienze degli ultimi anni, è emerso che, nel caso di una degenza in una casa di cura situata fuori dal Cantone di domicilio del paziente, non è chiaro quale Cantone debba farsi carico del finanziamento residuo. Stando alla norma applicata attualmente dalla maggior parte dei Cantoni, si tratta del Cantone in cui il paziente risiedeva prima di entrare nella casa di cura. Altri Cantoni invece ritengono che la responsabilità dei costi residui spetti al Cantone di ubicazione della casa di cura.

Con una modifica di legge, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) intende ora creare un disciplinamento uniforme in base al quale sarà sempre il Cantone di domicilio precedente ad assumere i costi residui qualora un paziente sia preso a carico in una casa di cura extracantonale.

Il Consiglio federale accoglie positivamente la modifica di legge, che rende chiaro quale sia il Cantone competente per il finanziamento residuo delle prestazioni di cura. Inoltre la nuova disposizione evita di svantaggiare finanziariamente i Cantoni che dispongono nelle case di cura di un numero di posti letto superiore a quello necessario ai loro abitanti. Secondo il Consiglio federale, in questo modo si favorisce una pianificazione sovracantonale di tali strutture. Infine il nuovo disciplinamento semplifica il coordinamento delle diverse prestazioni finanziarie (prestazioni complementari, finanziamento residuo delle cure), in quanto è il medesimo Cantone che risulta competente sia per il finanziamento residuo dei costi di cura sia per il versamento delle prestazioni complementari.


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