La Svizzera rafforza il proprio dispositivo contro gli averi dei potentati

Berna, 25.05.2016 - Nel corso dell’odierna seduta il Consiglio federale ha stabilito che la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP) e le relative ordinanze entreranno in vigore il 1° luglio 2016. La Svizzera rafforza quindi il proprio quadro legislativo per affrontare la questione degli averi dei potentati nella sua totalità, fino alla loro restituzione.

Approvata dal Parlamento nel dicembre 2015, la LVP si applicherà a situazioni in cui dirigenti stranieri si sono indebitamente arricchiti, appropriandosi di valori patrimoniali attraverso atti di corruzione o crimini prima di trasferirli ad altre piazze finanziarie. Questa legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione di averi dei potentati nei casi che non possono essere risolti applicando la legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. Prevede inoltre misure di assistenza, segnatamente mediante consulenza giuridica o l’invio di esperti, finalizzate a sostenere lo Stato di provenienza negli sforzi per ottenere la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita. Questa soluzione permetterà non solo di affiancare l’assistenza giudiziaria a monte, attraverso un blocco preventivo di questi averi, ma consentirà anche al Consiglio federale, nel caso in cui la procedura di assistenza dovesse fallire, di avviare le procedure di confisca e di restituzione previste dalla LVP.

Le ordinanze di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Tunisia (O-Tunisia), dell’Egitto (O-Egitto) e dell’Ucraina (O-Ucraina) attuano il blocco preventivo degli averi degli ex presidenti Ben Ali, Mubarak e Yanukovich e delle persone a loro vicine. Queste ordinanze si fondano sulla LVP e non più, come in passato, direttamente sulla Costituzione federale. In questo modo è stato possibile rafforzare la trasparenza, la prevedibilità e la sicurezza giuridica nell’ambito degli averi dei potentati. I tre blocchi summenzionati scadranno rispettivamente il 18 gennaio, il 10 febbraio e il 27 febbraio 2017. Prima di questi termini il Consiglio federale esaminerà, caso per caso, se convenga o meno prolungare il blocco nei limiti previsti dalla LVP.

Oltre alle tre ordinanze concernenti la Tunisia, l’Egitto e l’Ucraina, la LVP ha determinato anche alcune modifiche tecniche all’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD), che entreranno anch’esse in vigore il 1° luglio 2016. Le modifiche sono riconducibili al ruolo di «sportello unico» attribuito dalla LVP all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), a cui spetterà nuovamente il compito di ricevere le comunicazioni di averi di persone politicamente esposte all’estero qualora tali averi rientrino in un blocco ordinato dal Consiglio federale.

La Svizzera ha accumulato grande esperienza nel campo del recupero di averi (asset recovery) e ha ottenuto risultati concreti. Sull’arco di quindici anni ha potuto restituire quasi 1,8 miliardi di franchi, la somma più elevata mai recuperata da una piazza finanziaria. La politica proattiva della Svizzera in materia di asset recovery è rinomata sul piano internazionale. La Strategia di politica estera 2016-2019 prevede che la Svizzera porti avanti la propria azione rigorosa nel recupero di averi illeciti di persone politicamente esposte.


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