Scambio spontaneo di informazioni: avviata la procedura di consultazione concernente la revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale

Berna, 20.04.2016 - In data odierna il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la revisione totale dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF). La revisione definisce il quadro generale e la procedura necessaria per lo scambio spontaneo di informazioni, compresi quelli applicabili allo scambio di informazioni su decisioni anticipate (i cosiddetti «rulings»). La consultazione termina il 10 agosto 2016.

In generale, per quanto concerne lo scambio spontaneo di informazioni, la riveduta ordinanza prevede misure organizzative volte a garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale e una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Essa contiene inoltre disposizioni concernenti la procedura, i termini e le informazioni da trasmettere alle autorità fiscali estere.

Per quanto concerne il caso specifico dello scambio di informazioni su decisioni fiscali anticipate, l’ordinanza definisce le categorie di decisioni fiscali anticipate che sottostanno allo scambio spontaneo di informazioni. Queste disposizioni sono conformi al progetto dell’OCSE e del G20 concernente l’erosione della base imponibile e trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). I risultati di questo progetto sono stati pubblicati nel mese di ottobre 2015. Lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate è uno standard internazionale che tutti gli Stati del G20 e dell’OSCE si sono impegnati a rispettare a livello politico.

Le nuove disposizioni dell’ordinanza si basano sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e sulla riveduta legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF), che disciplina l’attuazione della Convenzione. La Convenzione sull’assistenza amministrativa e la riveduta LAAF sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 e la loro entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017.

Lo scambio spontaneo di informazioni è limitato ai Paesi firmatari della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Secondo la pianificazione attuale la riveduta ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e, vista la base giuridica attuale, la Svizzera dovrebbe iniziare ad applicare lo scambio spontaneo di informazioni dal 1° gennaio 2018 per i periodi fiscali a partire da tale data. Al fine di limitare il più possibile l’onere amministrativo e conformemente alle raccomandazioni dell’OCSE, le decisioni fiscali anticipate antecedenti al 1° gennaio 2010 sono escluse dallo scambio spontaneo di informazioni.


Indirizzo cui rivolgere domande

Beat Werder, capo della Comunicazione, Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Tel. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-61431.html