La condanna di Bédat non ha violato la CEDU

Berna, 29.03.2016 - Condannando il giornalista Arnaud Bédat, la Svizzera non ha violato il diritto alla libertà di espressione. Lo ha constatato, con 15 voti contro 2, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) in una sentenza pronunciata oggi a Strasburgo. La sentenza è definitiva e sostituisce quella pronunciata il 1° luglio 2014 da una Camera della Corte EDU. L’Ufficio federale di giustizia (UFG), che rappresenta il Governo svizzero dinnanzi alla Corte EDU, prende atto con soddisfazione della sentenza della Grande Camera.

Il 22 settembre 2005 il giornalista Arnaud Bédat era stato condannato a una multa di 4000 franchi nel Cantone di Vaud per aver violato il divieto di pubblicare deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP). Il 15 ottobre 2003, in un articolo apparso nella rivista "L'Illustré" su un incidente automobilistico che all'epoca aveva suscitato scalpore, Bédat aveva citato estratti dei verbali degli interrogatori del conducente imputato svolti dalla polizia e dal pubblico ministero. L'articolo conteneva anche fotografie dell'imputato, indicato con nome e cognome, ed estratti delle sue lettere al pubblico ministero, nonché le valutazioni di terzi sul suo stato di salute. Il tribunale cantonale di Vaud e il Tribunale federale avevano respinto i ricorsi contro la condanna.

Nella sentenza del 1° luglio 2014, una Camera della Corte EDU aveva constatato con 4 voti contro 3 che la condanna violava il diritto del ricorrente alla libertà di espressione (art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU]). Per la maggioranza dei giudici, nel caso in esame il diritto dell'opinione pubblica di essere informata sui retroscena del caso prevaleva sull'interesse delle autorità inquirenti a un'istruzione senza ostacoli e alla tutela della presunzione d'innocenza come pure sul diritto dell'imputato alla protezione della personalità.

Il 26 settembre 2014 la Svizzera ha chiesto alla Grande Camera di riesaminare il caso. Nella sentenza odierna quest'ultima ha ampiamente confermato l'argomentazione del Governo svizzero. Pur sottolineando l'importanza della libertà di stampa in una società democratica, nel caso in esame è giunta alla conclusione che la forma e il contenuto dell'articolo pubblicato non sono giustificabili con l'esigenza della popolazione di essere informata sull'indicente. Soltanto un interesse pubblico qualificato giustificherebbe la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete. Nel caso in esame, tale interesse non sussisteva, tanto più che le autorità inquirenti avevano regolarmente riferito sin dall'inizio sullo stato delle indagini e l'articolo in questione era stato pubblicato soltanto parecchi mesi dopo i fatti. Inoltre, l'articolo ha violato sia i diritti della personalità dell'imputato sia la presunzione d'innocenza. Infine, la pubblicazione, durante un procedimento penale, di documenti relativi alle deliberazioni ufficiali pregiudica il buon funzionamento della giustizia.

La sentenza della Grande Camera lascia agli Stati membri della CEDU un margine d'apprezzamento nel ponderare i loro obblighi - tutela della libertà di stampa, da una parte, e tutela della personalità dell'imputato nonché della presunzione d'innocenza, dall'altra. La sentenza conferma pertanto il principio della sussidiarietà, secondo cui il rispetto e l'attuazione della CEDU compete in primo luogo agli Stati contraenti.


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