La nuova disciplina delle sanzioni vale dal 1° gennaio 2018

Berna, 29.03.2016 - La pena pecuniaria rimane prioritaria rispetto alla pena detentiva e continua a poter essere inflitta con la condizionale. Per evitare che l’autore commetta nuovi reati, il nuovo diritto permette di pronunciare anche pene detentive di breve durata, anche con la condizionale. Inoltre, la sorveglianza elettronica è sancita nella legge come forma di esecuzione. Il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore di questa e di altre modifiche al 1° gennaio 2018; alcune modifiche del diritto penale minorile sono poste in vigore il 1° luglio 2016.

Il 19 giugno 2015, le Camere federali hanno approvato le modifiche della disciplina delle sanzioni. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato. Al centro delle modifiche vi è l'allentamento delle condizioni per la pronuncia di pene detentive di durata inferiore a sei mesi. Come attualmente è in linea di massima prioritaria la pena pecuniaria. Una breve pena detentiva dovrà tuttavia essere inflitta anche qualora appaia necessaria per evitare che l'autore commetta nuovi reati. A seconda della previsione quanto al successo del periodo di prova, la pena detentiva di breve durata può essere inflitta anche con la condizionale. Attualmente le pene detentive di breve durata non possono invece essere pronunciate con la condizionale, soprattutto se si prevede che il periodo di prova non avrà successo e l'esecuzione di una pena pecuniaria sembra priva di possibilità di successo. La legge continua a fissare a 3 000 franchi l'importo massimo della pena pecuniaria, ma nel nuovo diritto l'aliquota giornaliera minima di 30 franchi potrà in casi eccezionali essere ridotta a 10 franchi.

La sorveglianza elettronica, una nuova forma di esecuzione

La sorveglianza elettronica dell'esecuzione fuori del penitenziario (sorveglianza elettronica) è iscritta nella legge come forma di esecuzione delle brevi pene detentive dai 20 giorni ai 12 mesi. La sorveglianza elettronica può anche essere ordinata verso il termine dell'espiazione di una lunga pena detentiva in alternativa al lavoro esterno o al lavoro e alloggio esterni per una durata da tre a dodici mesi.

Le pene detentive sino a sei mesi possono essere eseguite sotto forma di lavoro di pubblica utilità che cessa di essere una pena indipendente per divenire una forma di esecuzione. Di conseguenza, non più il giudice a essere competente per ordinare il lavoro di pubblica utilità ma le autorità di esecuzione delle pene.

Le modifiche del diritto penale minorile si applicano già dal luglio 2016

Nel diritto penale minorile l'età fino alla quale si applicano le misure è aumentata dai 22 ai 25 anni. Gli autori minori dispongono quindi di periodo più lungo per eseguire le misure intese ad apprendere loro le basi per una vita onesta. In futuro l'aumento dell'età massima permetterà ad esempio ai minori di terminare un apprendistato nel corso dell'esecuzione di una misura. Il Consiglio federale ritiene necessaria una rapida attuazione di questi progressi e pertanto pone in vigore le modifiche del diritto penale minorile già il 1° luglio 2016.

Espulsione dalla Svizzera: le disposizioni di legge concernenti l'iniziativa sull'espulsione hanno la priorità

La nuova disciplina delle sanzioni comprende anche la reintroduzione dell'espulsione facoltativo dal territorio svizzero. Questa regola sarà tuttavia resa caduca dall'entrata in vigore delle modifiche del Codice penale concernenti l'attuazione dell'iniziativa sull'espulsione, il 1° gennaio 2016. Infatti, le nuove disposizioni già applicano l'espulsione penale facoltativa o non obbligatoria dal territorio svizzero.


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