Necessità di precisare e semplificare l'applicazione del diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni

Berna, 21.03.2016 - Dopo la revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni, avvenuta nell'autunno del 2015, è ora necessario adeguare la pertinente ordinanza. Si tratta di precisarne alcuni punti, come ad esempio le indicazioni sulle tariffe da applicare per le cure mediche. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) avvia un'indagine conoscitiva sulle modifiche dell'ordinanza, che durerà fino alla fine di giugno dell'anno corrente.

Il 25 settembre 2015, il Parlamento aveva approvato la revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rendendo necessarie modifiche della relativa ordinanza (OAINF) che dovrà precisare e semplificare l'applicazione del diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni. In merito a tali adeguamenti, il DFI avvia un'indagine conoscitiva che durerà fino al 18 luglio corrente.

Le modifiche dell'OAINF prevedono disposizioni sulle tariffe da applicare per le cure mediche nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni. Con questa revisione è sancita l'applicabilità, in generale, delle stesse strutture tariffarie previste nella legge federale sull'assicurazione malattie (TARMED, Swiss DRG). Finora l'OAINF non conteneva indicazioni concrete in merito.

Inoltre dovranno essere adeguate le condizioni per la cosiddetta indennità per menomazione dell'integrità in casi speciali, soprattutto per danni alla salute causati dall'amianto. Per principio, ha diritto a questa indennità chi subisce un danno durevole e importante dell'integrità fisica, mentale o psichica causato dalla sua attività lavorativa. Tuttavia, visto che le malattie provocate dall'amianto (cancro alla pleura) sono quasi sempre diagnosticate durante l'età di pensionamento e che portano alla morte in breve tempo, è necessario prevedere un disciplinamento speciale per questi casi. Ciò permetterà agli assicurati colpiti da gravi malattie causate da questa sostanza di ricevere un'indennità per menomazione dell'integrità, non appena disporranno di una diagnosi medica certa.

Sono altresì abrogate e sostituite le prescrizioni sulle riserve per l'assicurazione contro gli infortuni, ormai obsolete. In futuro gli assicuratori-malattie dovranno sottoporsi a un test di solvibilità anche per il ramo dell'assicurazione contro gli infortuni. Riguardo alla costituzione di riserve, gli assicuratori privati contro gli infortuni devono soddisfare i requisiti della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e sottostanno all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma).


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, sezione Comunicazione, 058 462 95 05 o media@bag.admin.ch



Pubblicato da

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica
http://www.bag.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-61059.html