Rafforzare la sicurezza interna

Berna, 05.07.2006 - Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione della LMSI II Il Consiglio federale deve disporre dei mezzi adeguati e necessari per la salvaguardia della sicurezza interna. Soprattutto la raccolta delle informazioni è da organizzare in maniera più efficiente. Pertanto mercoledì il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di revisione della LMSI II, in cui sono previste misure preventive in un settore rigorosamente circoscritto.

Dall’11 settembre e dagli attentati terroristici di matrice islamista ad Istanbul, Madrid e Londra, sono aumentati in Europa i rischi connessi a questo tipo di violenza. Per poter identificare e prevenire con anticipo eventuali attentati terroristici sono previste misure per permettere ai servizi d’informazione di raccogliere dati e per perfezionare la cooperazione internazionale.

Le informazioni che si possono raccogliere in Svizzera, in base alla legge federale in vigore sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), sono tuttavia insufficienti per il tempestivo riconoscimento e per la lotta al terrorismo e alle altre gravi minacce per la sicurezza interna. Tale lacuna deve perciò essere colmata con la revisione della legge.

Doppio controllo
I nuovi mezzi per raccogliere informazioni sono sottoposti ad un doppio controllo. La legittimità di ogni misura richiesta è verificata dal Tribunale amministrativo federale. Sulla base di considerazioni di politica nazionale, in caso di parere positivo è il capo del DFGP a decidere se adottare le misure, mentre nei casi controversi è il Consiglio federale.

Obbligo d’informazione
Di principio le persone oggetto delle informazioni raccolte con i mezzi speciali, vengono informate in un secondo tempo. Prima di decidere qualsiasi eccezione all’obbligo d’informazione, che si mostri necessaria per motivi di politica di sicurezza, ha luogo una verifica preliminare del Tribunale amministrativo federale.

Saranno regolate anche le competenze per il divieto di alcune attività  (p. es. la raccolta di denaro) che sono manifestamente orientate a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento. La facoltà di vietare le organizzazioni rimane come finora di competenza del Consiglio federale, che già oggi può, in virtù della sua competenza costituzionale, vietare organizzazioni ed attività in situazioni eccezionali.

La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna regola l’attività preventiva della polizia, in particolare la protezione dello Stato. La revisione prevede il miglioramento di certi strumenti preventivi ed è limitata ai settori del terrorismo, dello spionaggio militare e politico nonché della proliferazione di armi.


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Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 36 07



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