Il Consiglio federale pone in vigore dal 1° gennaio 2016 la legge sull’infrastruttura finanziaria

Berna, 25.11.2015 - Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore dal 1º gennaio 2016 la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e l’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). In Svizzera si applicheranno quindi normative per le infrastrutture del mercato finanziario, come ad esempio sedi di negoziazione e controparti centrali, e il commercio di derivati in linea con gli standard internazionali.

La LInFi, approvata in estate dal Parlamento, permette di adeguare la regolamentazione delle infrastrutture del mercato finanziario e del commercio di derivati agli sviluppi del mercato e agli standard internazionali. Da un lato, la legge contiene norme in materia di vigilanza per l’esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario di cui fanno parte borse, sistemi multilaterali di negoziazione, controparti centrali e depositari centrali. Dall’altro lato, comprende l’insieme delle norme applicabili a tutti i partecipanti al mercato finanziario in relazione al commercio di valori mobiliari e derivati, in particolare le nuove norme concernenti il commercio di derivati anch’esse in linea con gli standard internazionali.

L’OInFi riunisce le disposizioni di esecuzione della LInFi del Consiglio federale e si basa sul diritto vigente, sulle prescrizioni internazionali e sul diritto dell’UE. L’ordinanza concretizza in particolare le nuove regole volte a contrastare gli effetti negativi della negoziazione ad alta frequenza. Essa disciplina inoltre l’obbligo di comunicazione per i partecipanti a una sede di negoziazione. In futuro bisognerà comunicare a quest’ultima non solo le transazioni in valori mobiliari effettuate ma anche le operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Occorrerà anche fornire le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto. Entrambe le novità sono essenziali per lottare efficacemente contro gli abusi di mercato. I dubbi avanzati in occasione dell’indagine conoscitiva in relazione all’adeguamento dei sistemi informatici sono tra l’altro tenuti in considerazione con un periodo transitorio che si estende fino a gennaio 2017. A quel momento, anche nell’UE dovrebbero essere entrati in vigore obblighi paragonabili. Nel caso in cui l’UE dovesse prorogare l’applicazione di questi obblighi, il Consiglio federale prenderà in considerazione un’estensione del periodo transitorio.

Per quanto concerne il commercio di derivati, l’OInFi concretizza gli obblighi di compensazione, di comunicazione e di riduzione dei rischi. Gli istituti di previdenza e le fondazioni di investimento dovranno adempiere l’obbligo di compensazione in linea di massima solo a partire da agosto 2017, analogamente a quanto previsto dalla normativa dell’UE.

Per le cosiddette controparti finanziarie, come banche e assicurazioni, è previsto un valore soglia di 8 miliardi di franchi applicabile alle operazioni in derivati in corso. Le controparti finanziarie che non raggiungono questo valore sono considerate piccole e pertanto sottostanno a obblighi meno estesi.

L’OInFi è completata con l’ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) e la nuova ordinanza della FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA) le quali comprendono le disposizioni di esecuzione della LInFi riguardanti gli ambiti di competenza rispettivamente della Banca nazionale svizzera (BNS) e dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).


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