Il finanziamento residuo delle cure deve essere disciplinato con maggior chiarezza

Berna, 21.10.2015 - Per i costi delle cure prestate fuori dal Cantone di residenza manca un disciplinamento preciso. Non è chiaro attualmente quale Cantone debba assumersi il finanziamento residuo. In un rapporto destinato al Parlamento, il Consiglio federale illustra possibili soluzioni, rinunciando tuttavia a una proposta di legge, visto che le Camere stanno già cercando di chiarire la questione.

Dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento sul finanziamento delle cure, il 1° gennaio 2011, i costi di cura per una degenza in casa di cura o per cure ambulatoriali sono a carico, dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, dell'assicurato e del Cantone. L'assicurazione delle cure medico-sanitarie versa un contributo stabilito a seconda della necessità di cure, l'assicurato assume al massimo il 20 per cento del contributo più elevato fissato dal Consiglio federale e i Cantoni sono responsabili del cosiddetto finanziamento residuo.

Secondo le esperienze degli ultimi anni, nel caso di una degenza in una casa di cura fuori dal Cantone di domicilio del paziente, non è chiaro quale Cantone debba assumere il finanziamento residuo: quello in cui risiedeva l'assicurato prima del ricovero o quello in cui si trova la casa di cura?

Dieci Cantoni stabiliscono la responsabilità unicamente secondo il domicilio attuale dell'assicurato. Per domicilio si intende il luogo in cui una persona dimora per un certo tempo creando relazioni strette con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Pertanto i costi di cura e i costi ospedalieri sono addebitati al medesimo Cantone, ma in tal modo l'assicurato ottiene talvolta prestazioni da un Cantone in cui non è stato soggetto a tassazione sino al suo ricovero in casa di cura.

La maggioranza dei Cantoni ha adottato la seguente regola: responsabile è sempre il Cantone in cui l'assicurato risiedeva prima del ricovero nella casa di cura. Il cambiamento di domicilio al momento del ricovero non influisce sulla responsabilità del finanziamento residuo. In questo modo si evita di svantaggiare finanziariamente i Cantoni che dispongono di un numero di posti in case di cura superiore a quello necessario ai loro abitanti. Inoltre, il finanziamento residuo dei costi di cura è a carico dello stesso Cantone che paga le prestazioni complementari.

Con il rapporto, il Consiglio federale adempie ai postulati della Consigliera agli Stati Pascale Bruderer Wyss (12.4099) e della Consigliera nazionale Bea Heim (12.4051). Il rapporto giunge alla conclusione che il disciplinamento delle prestazioni complementari dovrebbe fare maggiore chiarezza in fase di attuazione. Rinuncia invece a una proposta di legge, poiché la questione è attualmente trattata dal Parlamento nel quadro di un'iniziativa parlamentare (14.417).


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