Maggiore tutela dei consumatori

Berna, 20.10.2015 - Dal 1° gennaio 2016 i consumatori potranno invocare un diritto di revoca di 14 giorni in materia di vendite telefoniche. Non sarà inoltre più possibile pubblicizzare in modo aggressivo il credito al consumo. Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore per questa data due disegni di modifica del Codice delle obbligazioni e della legge sul credito al consumo (LCC) al fine di tutelare meglio i consumatori nell’ambito delle vendite telefoniche e, in particolare, di prevenire l’indebitamento giovanile.

Il diritto vigente prevede un diritto di revoca di sette giorni unicamente nel caso dei cosiddetti contratti a domicilio o di contratti analoghi. L'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni estende il diritto di revoca alle vendite telefoniche. Al contempo, l'attuale diritto di revoca di sette giorni viene prolungato a 14 giorni.

Diritto di revoca in materia di vendite telefoniche

In futuro, la legge conferirà ai consumatori un diritto di revoca di 14 giorni anche per i contratti conclusi per telefono, fatta eccezione per gli acquisti inferiori a 100 franchi, i contratti di assicurazione o i casi in cui il consumatore ha esplicitamente richiesto la conclusione del contratto. Continua inoltre a non sussistere un diritto di revoca per tutti gli altri contratti a distanza, in particolare per i contratti conclusi attraverso Internet nel commercio online.

Il prolungamento del termine di revoca a 14 giorni vale anche per i contratti di credito al consumo. I consumatori dovranno inoltre versare un'indennità adeguata qualora impiegassero illecitamente l'oggetto acquistato a credito o l'oggetto del leasing durante il termine di revoca.

Vietata la pubblicità aggressiva per il credito al consumo - nuove regole per i crediti veloci

La revisione della legge federale sul credito al consumo (LCC) vieta la pubblicità aggressiva per il credito al consumo. Chi contravviene intenzionalmente a tale divieto è punito con una multa fino a 100 000 franchi. Sarà il settore creditizio a definire in una convenzione le forme aggressive di pubblicità. Se l'autoregolamentazione dovesse fallire o risultare insufficiente, spetterà al Consiglio federale stabilire quale pubblicità è considerata aggressiva.

Saranno inoltre esclusi dal campo di applicazione della LCC soltanto i crediti da rimborsare entro tre mesi. Secondo il diritto vigente sono esclusi anche i crediti rimborsabili in non più di quattro pagamenti rateali entro 12 mesi.

Infine, in caso di dubbio il creditore può chiedere dal consumatore un estratto del registro delle esecuzioni, un'attestazione del salario o altri documenti che ne indichino il reddito. In questo modo viene migliorata la qualità dell'esame della capacità creditizia volto a prevenire l'indebitamento eccessivo.


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