La condanna Perinçek ha violato la CEDU

Berna, 15.10.2015 - Condannando il cittadino turco Dogu Perinçek, la Svizzera ha violato il diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU). Lo ha stabilito, con 10 voti a favore e 7 contrari, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nella sentenza pronunciata oggi a Strasburgo. La pronuncia odierna è definitiva e sostituisce quella emessa il 17 dicembre 2013 nella stessa causa da una Camera della Corte EDU. L’Ufficio federale di giustizia (UFG), che rappresenta il Governo svizzero dinanzi alla Corte EDU, prende atto con interesse della sentenza della Grande Camera.

Il 9 marzo 2007 la giustizia vodese aveva condannato Dogu Perinçek, di nazionalità turca, a una pena detentiva e al pagamento di una multa in virtù della norma contro la discriminazione razziale del Codice penale svizzero (art. 261bis cpv. 4), per aver negato il genocidio armeno. Sia il Tribunale cantonale vodese sia il Tribunale federale avevano respinto il ricorso contro la condanna. Il 17 dicembre 2013 una Camera della Corte EDU stabiliva invece che la sentenza svizzera violava la libertà di espressione del ricorrente. Il 17 marzo 2014 la Svizzera aveva chiesto il riesame del caso alla Grande Camera affinché si facesse chiarezza sul margine di apprezzamento delle autorità inquirenti svizzere nell’applicare la norma penale sulla discriminazione raziale.

La sentenza della Grande Camera conferma la rilevanza che la Corte EDU conferisce alla libertà di espressione. Attualmente è troppo presto per prevedere le conseguenze giuridiche della sentenza: soltanto un’approfondita analisi indicherà se la sua attuazione renderà necessaria un’applicazione più cauta della norma sulla discriminazione raziale o una revisione di legge.

Inoltre i giudici di Strasburgo hanno deciso, con 12 voti favorevoli e 5 contrari, che la costatazione della violazione dell’articolo 10 della CEDU costituisce una riparazione sufficiente per i danni immateriali fatti valere dal signor Perinçek. Tutte le altre richieste di indennizzo sono state respinte all’unanimità.

Al più tardi entro sei mesi, la Svizzera presenterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che controlla l’attuazione delle sentenze definitive da parte degli Stati membri, un rapporto su come intende attuare la sentenza. Il rapporto deve illustrare le misure che il nostro Paese intende adottare per lenire nel caso singolo le conseguenze della violazione constatata e prevenire atti lesivi di questo tipo. Se la Svizzera non fosse ancora in grado di illustrare in dettaglio come intende trasporre nella pratica la sentenza, deve almeno presentare un calendario vincolante con le misure attuative previste.


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