Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente una modifica della legge federale sull’imposta preventiva

Berna, 11.09.2015 - Il Consiglio federale intende escludere determinati strumenti finanziari emessi da banche svizzere dall’assoggettamento all’imposta preventiva nonché prolungare l’esenzione di altri strumenti, allo scopo di rafforzare la stabilità sistemica della piazza finanziaria svizzera. In occasione della sua seduta odierna il Governo ha licenziato il messaggio concernente una modifica della legge federale sull’imposta preventiva.

Per aumentare la stabilità della piazza finanziaria svizzera, nel suo messaggio il Consiglio federale propone di prolungare temporaneamente l’attuale esenzione dall’imposta preventiva. Come finora, ne trarrebbero vantaggio i prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e i prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni «write off»).

L’eccezione temporanea all’imposta preventiva dovrà essere applicata anche ai prestiti obbligazionari che sono stati autorizzati dalla FINMA al momento dell’emissione e che in caso di insolvenza incombente possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio nell’ambito di una procedura di risanamento (obbligazioni «bail in»).

Tali eccezioni permettono di definire le necessarie condizioni quadro fiscali affinché le banche nazionali possano emettere questi strumenti finanziari dalla Svizzera a condizioni competitive. In tal modo viene aumentata la stabilità della piazza finanziaria svizzera.

Adempiuta solo in parte la funzione di garanzia dell’imposta preventiva

L’imposta preventiva garantisce la riscossione delle imposte dirette dei contribuenti svizzeri. Anche nei confronti di persone domiciliate all’estero l’imposta ha in parte una funzione di garanzia. Oltre a ciò, la riscossione dell’imposta nei confronti di contribuenti esteri persegue però anche un mero obiettivo fiscale.

Il sistema attuale assolve solamente in parte la funzione di garanzia in Svizzera, poiché per le persone assoggettate illimitatamente in Svizzera i redditi da fonti estere soggiacciono all’imposta sull’utile e sul reddito, ma non sottostanno all’imposta preventiva. Nel contempo, l’imposta preventiva rende poco attrattive le obbligazioni svizzere per gli investitori istituzionali, per cui i gruppi con sede in Svizzera generalmente emettono le proprie obbligazioni attraverso società con sede all’estero. Ne consegue che il valore aggiunto viene creato all’estero, dove hanno sede anche i posti di lavoro correlati a questo settore.

Il passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore, come inizialmente proposto dal Consiglio federale, avrebbe eliminato questi svantaggi. Poiché tale proposta non è stata condivisa dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, il Governo rinuncia al momento all’introduzione del principio dell’agente pagatore.

Prima della scadenza della normativa d’eccezione prevista per i CoCos, le obbligazioni «write off» e le obbligazioni «bail in», il principio dell’agente pagatore dovrà essere nuovamente discusso. Dopo la votazione popolare sull’iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata» il Dipartimento federale delle finanze presenterà una nuova proposta al Consiglio federale.

Glossario

CoCos

I prestiti obbligatoriamente convertibili o «Contingent Convertible Bonds» (CoCos) sono definiti dettagliatamente negli articoli 11-13 della legge sulle banche. Si tratta di prestiti che sono convertiti in capitale proprio (spesso in azioni) nel caso in cui si verifichi un evento determinato (cosiddetto «trigger», ad es. passare al di sotto di una determinata quota di capitale proprio della banca emittente). I CoCos costituiscono una misura nell’ambito della problematica «too big to fail».

Obbligazioni «write off»

I prestiti con rinuncia al credito, od obbligazioni «write off», sono altresì disciplinati negli articoli 11-13 della legge sulle banche e rappresentano un’ulteriore misura nell’ambito della problematica «too big to fail». Diversamente dai CoCos, nel caso in cui si verifichi un evento determinato, questi prestiti non vengono convertiti in capitale proprio, ma vengono ammortizzati.

Obbligazioni «bail in»

Le obbligazioni «bail in» sono prestiti obbligazionari che sono stati autorizzati dalla FINMA al momento dell’emissione come impegni emessi in adempimento di esigenze regolamentari e che in caso di insolvenza incombente possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio nell’ambito di una procedura di risanamento ai sensi dell’articolo 25 in combinato disposto con l’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche (LBCR).

     


Indirizzo cui rivolgere domande

Patrick Teuscher, Comunicazione, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
tel. +41 58 464 90 00, kommunikation@estv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-58686.html