Il Consiglio federale chiede la prosecuzione indeterminata delle due principali fonti di entrata della Confederazione

Berna, 24.06.2015 - Il nuovo ordinamento finanziario 2021 si prefigge di garantire a lungo termine le due principali fonti di entrata, ovvero l’imposta federale diretta e l’imposta sul valore aggiunto, nel senso che intende ora rinunciare a un limite temporale. Ciò consentirebbe alla Confederazione di riscuotere le due imposte durevolmente. In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 con l’intento di assicurare la continuità della politica fiscale.

L'obiettivo del nuovo ordinamento finanziario 2021 è abolire il limite temporale della riscossione dell'imposta federale diretta (IFD) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). A tal fine è necessario stralciare dalle disposizioni transitorie della Costituzione federale l'articolo 196 numero 13 e numero 14 capoverso 1. Queste modifiche consentono infatti di garantire nel tempo le due principali fonti di entrata della Confederazione.

In considerazione della grande importanza che queste due imposte rivestono per le finanze federali, il Consiglio federale è dell'opinione che il limite temporale non appare più giustificato. Nell'esercizio 2014 la Confederazione ha incassato 22,6 miliardi a titolo di IVA e 18 miliardi di franchi a titolo di IFD. Senza queste due imposte, lo Stato non è più in grado di svolgere i suoi compiti. In passato non è stato constatato alcun «ristagno delle riforme», per cui non occorre mantenere il limite temporale. Inoltre, a seguito della fissazione di un limite temporale le riforme sono rare e vengono proposte occasionalmente.

Il limite temporale non costituisce uno strumento efficace per limitare l'attività dello Stato

Il limite temporale non costituisce uno strumento idoneo per limitare l'attività dello Stato Quest'ultima può infatti essere limitata con altri mezzi più efficaci, come ad esempio con il freno all'indebitamento, le aliquote massime per l'IFD e l'IVA tuttora sancite nella Costituzione federale, l'elenco esaustivo delle imposte federali nella Costituzione federale e con la compensazione della progressione a freddo.

Oltre all'abolizione del limite temporale dell'IFD e dell'IVA, occorre stralciare anche la disposizione transitoria e ormai desueta concernente la riscossione dell'imposta sulla birra (art. 196 n. 15 Cost.).


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