Il DFF precisa il condono dell’imposta federale diretta nell’ordinanza riveduta

Berna, 15.06.2015 - Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha licenziato l’ordinanza dipartimentale totalmente riveduta concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta. L’ordinanza sul condono dell’imposta precisa la procedura di condono, le condizioni del condono dell’imposta e i motivi del suo diniego. L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Nel quadro della legge federale del 20 giugno 2014 concernente la nuova disciplina del condono dell'imposta (legge sul condono dell'imposta), dall'inizio del 2016 i Cantoni hanno la competenza di esaminare tutte le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta. La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC), che secondo la legislazione in vigore decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta di importo uguale o superiore a 25 000 franchi all'anno, sarà soppressa.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali sul condono dell'imposta è stata completamente rielaborata anche l'ordinanza del DFF sul condono dell'imposta. Dato che oltre la metà delle disposizioni dell'ordinanza in vigore è oggetto di modifica, l'attuale ordinanza viene abrogata e sostituita da una nuova ordinanza. Questa precisa le condizioni del condono dell'imposta, i motivi del suo diniego e la procedura di condono previsti nella legge. La nuova ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 contestualmente alla legge sul condono dell'imposta.


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Andreas Binkert, giurista, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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