Il Consiglio federale decide di ridurre i tempi per il rimborso del supplemento di rete alle imprese a elevato consumo di energia elettrica

Berna, 13.05.2015 - A partire dal 1° giugno 2015 le imprese a elevato consumo di energia elettrica potranno farsi rimborsare mensilmente il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, con il quale viene promossa l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Ciò è quanto ha stabilito in data odierna il Consiglio federale con la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn). Le altre modifiche dell'OEn interessano la procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche, i costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici e le esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza (cfr. riquadro).

Rimborso del supplemento di rete

Dall'inizio del 2009 la Svizzera promuove la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili mediante la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Tutti gli utenti versano un supplemento per chilowattora di consumo, alimentando così il fondo del supplemento di rete. Con questo fondo, oltre alla RIC e alle rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici, vengono finanziati anche i bandi di gara per misure di efficienza energetica, i rimborsi per i grandi consumatori, le garanzie a copertura dei rischi per i progetti di geotermia, i costi di esecuzione e le misure di risanamento dei corsi d'acqua.

Le imprese a elevato consumo di energia elettrica, i cui costi energetici ammontano almeno al 5 per cento del plusvalore lordo, possono esigere il rimborso parziale o totale del supplemento di rete pagato se stipulano una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione per incrementare la propria efficienza energetica. Finora il rimborso avveniva annualmente. A partire dal 1° giugno 2015, su richiesta, il supplemento di rete potrà essere rimborsato mensilmente nella misura dell'80 per cento. Al termine dell'anno contabile verrà poi stabilito l'ammontare definitivo del rimborso e pagata la differenza. Se non si chiede espressamente il rimborso mensile, esso continuerà ad essere versato annualmente. Questa misura è intesa a evitare restrizioni di liquidità presso le imprese interessate.

Data di entrata in vigore

L'ordinanza sull'energia e l'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia sottoposte a revisione entreranno in vigore il 1° giugno 2015.

Altre modifiche

Indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

In futuro le autorità cantonali dovranno annunciare subito il ricevimento di una domanda di risanamento alla società nazionale di rete Swissgrid, responsabile del pagamento dell'indennizzo, nonché agli addetti al trattamento delle domande. In questo modo sarà possibile migliorare la pianificazione dei pagamenti di Swissgrid.

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

L'espressione "prove di pompaggio" viene sostituita con "prove di pozzo". Le prove di pozzo permettono, tra l'altro, di valutare le proprietà idrauliche del sottosuolo e di stimare la portata del pozzo.

Esigenze dei trasformatori di potenza

La Svizzera riprende tali e quali le esigenze del regolamento (UE) n. 548/2014 emanato dalla Commissione europea per attuare la direttiva 2009/125/CE (direttiva "eco-design") per il gruppo di prodotti dei trasformatori di potenza. Nell'appendice 2.22 dell'OEn sono fissate esigenze minime in materia di efficienza energetica dei trasformatori di potenza, che devono essere soddisfatte dal 1° agosto 2015 e dal 1° luglio 2021.

Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti

Il Consiglio federale aggiunge due fattispecie all'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En). Nel settore dell'energia nucleare (Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento) la riscossione degli emolumenti deve essere adeguata anche formalmente alla prassi già in vigore e, nel settore dei trasporti in condotta, alla regolamentazione stabilita per casi analoghi dalla legislazione in materia di energia. Tali modifiche non hanno ripercussioni economiche, visto che si tratta di un adeguamento formale alla prassi già in vigore.


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