Il Consiglio federale modifica l’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) a favore degli assicurati prossimi al pensionamento

(Ultima modifica 16.06.2006)

Berna, 16.06.2006 - Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha modificato la disposizione che disciplina il diritto alle indennità dell’AVS per gli assicurati prossimi all’età di pensionamento. Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2006.

Gli assicurati colpiti da disoccupazione nei quattro anni precedenti l’età di pensionamento AVS hanno automaticamente diritto a 120 indennità giornaliere supplementari. D’ora in poi, si esaminerà solo ad esaurimento di dette indennità se l’assicurato può far valere il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi che gli conferisce il diritto di presentare nuovamente domanda di indennità.


Scopo di questa modifica dell’ordinanza è garantire che le persone che durante il periodo di riscossione delle indennità hanno maturato un periodo di contribuzione sufficiente possano prima di tutto esaurire il loro diritto a indennità giornaliere di un importo normalmente più elevato. In questo modo si intende attribuire il giusto valore al principio secondo cui «lavorare conviene sempre».


Il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare il numero delle indennità giornaliere per gli assicurati di più di 50 anni a partire dal 1° luglio 2006 per sei mesi nel Cantone di Ginevra e per tre mesi nei Cantoni di Neuchâtel (regione di La Chaux-de-Fonds) e Vallese.


Indirizzo cui rivolgere domande

Hans-Peter Egger,
Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione,
SECO
tel. 031 324 02 17



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