Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull’IVA

Berna, 25.02.2015 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato all’attenzione del Parlamento il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA). La revisione parziale comporta diverse modifiche, in particolare nell’ambito dell’assoggettamento, delle aliquote d’imposta, delle esclusioni dall’imposta, delle procedure e della protezione dei dati. Per il Consiglio federale è fondamentale eliminare gli svantaggi concorrenziali causati dall’IVA alle imprese nazionali rispetto a quelle estere. In precedenza il Consiglio federale ha preso atto del rapporto dei risultati della consultazione sulla revisione parziale dell’IVA.

Per la maggioranza delle imprese nazionali la revisione parziale della LIVA non comporta modifiche sostanziali sotto il profilo fiscale. Il Consiglio federale intende migliorare indirettamente la situazione delle imprese nazionali adottando due misure per ridurre gli svantaggi concorrenziali causati dall'IVA.

In primo luogo, in futuro tutte le imprese dovranno essere assoggettate all'IVA se realizzano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi sul territorio svizzero e all'estero. Secondo il diritto vigente è determinante solo la cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero, ragione per cui le imprese estere possono realizzare una cifra d'affari fino a 100 000 franchi in Svizzera senza dover pagare l'IVA. Per questo motivo le aziende nazionali subiscono uno svantaggio concorrenziale rispetto a quelle estere. Le imprese estere saranno assoggettate all'imposta a partire dal primo franco di cifra d'affari realizzato in Svizzera.

In secondo luogo, con la nuova regolamentazione i rivenditori online esteri che realizzano un'elevata cifra d'affari saranno obbligatoriamente assoggettati all'imposta per determinate spedizioni sul territorio svizzero. Le spedizioni per le quali risulterebbe un ammontare d'imposta inferiore a 5 franchi al momento dell'importazione continuano ad essere esenti da imposta. Tuttavia, le imprese che con tali spedizioni realizzano una cifra d'affari annua superiore a 100 000 franchi dovranno tenere in considerazione che queste spedizioni destinate alla clientela nazionale saranno assoggettate all'IVA svizzera.

Aliquota ridotta per giornali e riviste elettronici

D'ora in avanti le edizioni online a pagamento di giornali e riviste dovranno essere tassate all'aliquota ridotta, come avviene già oggi per le edizioni cartacee. In tal modo i giornali e le riviste godrebbero del medesimo trattamento fiscale indipendentemente dal mezzo di comunicazione.

Precisazioni in diversi settori

La deduzione dell'imposta precedente fittizia per gli oggetti d'arte, le antichità e i pezzi da collezione viene sostituita dall'imposizione dei margini adeguata alla nuova legge. Questa impedisce una sottoimposizione mediante la deduzione dell'imposta precedente fittizia per i beni a cui non è stata applicata l'IVA al momento della loro introduzione sul mercato.

L'assoggettamento delle collettività pubbliche viene semplificato e la collaborazione tra collettività pubbliche viene sgravata fiscalmente. Per contro, sarà abolita l'esclusione dall'imposta per i parcheggi destinati all'uso comune.

Con la revisione parziale sono escluse dall'imposta le prestazioni degli istituti delle assicurazioni sociali nel quadro dei compiti previsti dalla legge in materia di prevenzione. In questo modo viene garantita la parità di trattamento di tutti gli assicuratori sociali e viene agevolata la collaborazione delle assicurazioni sociali.

Come richiesto dal Parlamento, viene presentata una nuova esclusione dall'imposta per le prestazioni che nell'ambito degli scopi statutari di un'organizzazione si prospettano ai benefattori come contropartita per un loro contributo.

Secondo i calcoli attuali, le maggiori entrate annue conseguibili con il disegno di legge ammontano complessivamente a circa 68 milioni di franchi. A questo riguardo la nuova regolamentazione dell'assoggettamento delle imprese estere comporta le ripercussioni finanziarie più elevate con maggiori entrate di 40 milioni di franchi, mentre maggiori entrate di circa 30 milioni di franchi derivano dall'imposizione dei margini per gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità.

La revisione parziale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e la mozione della CET-N

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto totalmente riveduta. Dalla prassi è emerso che alcune regolamentazioni necessitavano di adeguamenti. Il 30 gennaio 2013 il Consiglio federale ha inserito questi punti nel messaggio aggiuntivo concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (progetto modello a due aliquote) richiesto dal Consiglio nazionale. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) non è tuttavia entrata in materia su questo progetto e con una mozione (13.3362), il 23 aprile 2013, ha incaricato il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento proposte per una revisione parziale della legge sull'IVA. La revisione dovrebbe contenere anche proposte di modifica e di completamento dell'organo consultivo dell'IVA. Per ridurre ulteriormente le distorsioni della concorrenza dovute all'IVA nelle zone di confine, l'organo consultivo propone di basarsi sulle cifre d'affari realizzate sul territorio nazionale e all'estero.


Indirizzo cui rivolgere domande

Beat Spicher, capoprogetto Affari di politica fiscale,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
tel. +41 58 465 77 04, beat.spicher@estv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-56351.html