Legge federale sui diritti politici: entrata in vigore della revisione

Berna, 28.01.2015 - La modifica del 26 settembre 2014 della legge federale sui diritti politici (LDP) entrerà in vigore il 1° novembre 2015. A partire dal 2015, nella seconda metà dell’anno elettorale non verranno più organizzate votazioni concernenti iniziative popolari (art. 75a LDP).

Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato una revisione della LDP in una versione modificata rispetto a quella proposta dal Consiglio federale con il messaggio del 29 novembre 2013.

L'elezione del Consiglio nazionale del 2015 avrà luogo ancora secondo il diritto previgente
La procedura di appianamento delle divergenze alle Camere federali si è protratta più del previsto: l'adozione del progetto è infatti slittata dalla sessione estiva a quella autunnale 2014. Di conseguenza le nuove norme federali non saranno applicabili alle elezioni del Consiglio nazionale del 2015: ai Cantoni e ai partiti politici le regole di voto valide devono infatti essere comunicate già tempo prima della scadenza del termine di referendum in quanto diversi atti preparatori (registrazione del partito, richieste di modifica di formulari) vanno svolti, per legge, nell'anno che precede l'elezione. Inoltre, in alcuni Cantoni, talune modifiche (riduzione del termine per la presentazione delle proposte [art. 21] e invio anticipato del materiale elettorale [art. 33 e art. 48]) richiedono un adeguamento legislativo che sottostà a referendum cantonale; queste fasi non potrebbero più essere svolte nel rispetto dei termini prescritti. Per questo motivo la revisione della legge potrà essere posta in vigore solo il 1° novembre 2015, contemporaneamente alla legge sugli Svizzeri all'estero, dedicata in buona parte ai diritti politici e per la quale deve ancora essere elaborata un'ordinanza. L'entrata in vigore parallela delle nuove disposizioni concernenti i diritti politici a livello federale deve inoltre facilitare il passaggio al nuovo regime e agevolare l'esecuzione a Cantoni e Comuni.

Modifiche apportate dal Parlamento al progetto del Consiglio federale
Le Camere federali hanno modificato il progetto originale del Governo introducendo per i partiti già registrati un'ulteriore agevolazione riguardante le proposte (art. 24), un regola di stralcio differenziata per i nomi in sovrannumero sulle schede delle elezioni del Consiglio nazionale (art. 38), una precisazione dei requisiti concernenti le firme valide per i referendum e le iniziative popolari (art. 61) e soprattutto un prolungamento del termine per le votazioni su iniziative popolari i cui voti finali alle Camere federali si svolgono poco prima della fine della legislatura (art. 75a). L'osservazione delle elezioni deve restare possibile anche senza una base legale esplicita.

Nuove regole per le votazioni su iniziative popolari al momento del cambio di legislatura
Il Parlamento ha chiesto al Consiglio federale di porre in vigore la nuova disposizione dell'articolo 75a LDP già il 1° marzo 2015. Dato che questa disposizione non richiede adeguamenti nelle legislazioni cantonali, tale richiesta potrà essere soddisfatta. Pertanto, a partire dal 2015, nella seconda metà dell'anno elettorale in cui il Consiglio nazionale viene rinnovato integralmente, non verranno più organizzate votazioni concernenti iniziative popolari. In questo modo si evita anche che un'iniziativa popolare debba essere posta in votazione un mese dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale pregiudicando lo svolgimento conforme delle elezioni.


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