Revisione dell’ordinanza sulla caccia: avvio dell’indagine conoscitiva

Berna, 16.01.2015 - In futuro l’abbattimento di lupi sarà disciplinato nell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici. Il 15 gennaio l’UFAM ha avviato l’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza.

Oggi in Svizzera vivono da dieci a 15 singoli lupi e un branco di otto-dieci individui nella regione del Calanda. Il lupo si diffonderà ulteriormente. È inoltre prevedibile la formazione di nuovi branchi. Per tener conto delle esigenze degli agricoltori, dei cacciatori e della popolazione delle regioni di montagna, si intende precisare il quadro normativo per gli abbattimenti e disciplinare le disposizioni concrete nell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP) invece che in una direttiva tecnica (Strategia Lupo Svizzera).

Secondo le disposizioni vigenti della Strategia Lupo Svizzera, oggi è possibile abbattere singoli lupi che causano danni se nel primo anno della loro comparsa uccidono almeno 35 pecore o capre nell'arco di quattro mesi o 25 nell'arco di un mese. Gli anni successivi, l'abbattimento è possibile a partire da 15 animali da reddito predati nell'arco di quattro mesi. Non rientrano in tale computo gli animali da reddito uccisi in regioni in cui non sono state adottate le misure di protezione del caso. Queste disposizioni si sono rivelate adeguate e devono essere mantenute. Tuttavia, a differenza della prassi seguita finora, spetterà unicamente ai Cantoni valutare l'opportunità o meno di abbattere singoli lupi che causano danni, mentre l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si limiterà a esercitare l'alta vigilanza.

In futuro, inoltre, con l'autorizzazione dell'UFAM sarà possibile anche regolare le popolazioni di lupi se nell'areale abituale di attività di un branco riprodottosi con successo vengono uccisi almeno dieci animali da reddito nell'arco di quattro mesi. Anche qui saranno considerati soltanto gli animali da reddito predati in regioni in cui sono state adottate le misure di protezione del caso. Sarà peraltro possibile abbattere giovani lupi se si aggirano regolarmente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi. Per garantire la protezione della specie, la quota di abbattimento nell'areale abituale di attività di un branco è limitata al massimo alla metà dei giovani nati nel corso di un anno. I giovani lupi possono essere abbattuti solo nei primi due anni dalla loro nascita. I genitori vanno invece risparmiati.

L'UFAM ha avviato l'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza il 15 gennaio 2015. L'indagine conoscitiva durerà fino al 16 marzo 2015.


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