Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Berna, 28.11.2014 - Chi è assoggettato all’imposizione alla fonte per il proprio reddito da attività lucrativa ed è residente in Svizzera dovrebbe poter essere sottoposto a tassazione ordinaria ulteriore. Questa possibilità dovrebbe essere offerta anche a tutte le persone che sono assoggettate alla fonte e non sono residenti in Svizzera, ma conseguono gran parte dei loro proventi mondiali nel nostro Paese. In questo modo si potranno eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all’imposta alla fonte e quelle che sottostanno alla procedura d’imposizione ordinaria. In data odierna il Consiglio federale ha preso atto del rapporto dei risultati della consultazione e ha licenziato il messaggio concernente la relativa modifica di legge.

La necessità di un'immediata modifica a livello legislativo dell'ordinamento vigente sull'imposizione alla fonte emerge da una sentenza del Tribunale federale. Il 26 gennaio 2010 il Tribunale federale ha constatato per la prima volta che in determinati casi l'imposizione alla fonte viola l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) che la Svizzera ha concluso con l'Unione europea. Esso ritiene che gli assoggettati all'imposta alla fonte, che non sono residenti in Svizzera e vi conseguono oltre il 90 per cento dei loro proventi mondiali (i cosiddetti «quasi residenti»), abbiano diritto alle stesse deduzioni delle persone tassate in Svizzera in via ordinaria.

Con la revisione la ritenuta dell'imposta alla fonte rimane per le categorie di persone attualmente interessate. Tuttavia, in futuro tutte le persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte potranno chiedere la tassazione ordinaria ulteriore. Da un importo del reddito da attività lucrativa, che deve essere ancora stabilito, esse saranno obbligatoriamente assoggettate d'ufficio alla procedura della tassazione ordinaria ulteriore come nel diritto vigente. Tutti gli altri possono chiedere la tassazione ordinaria ulteriore. La tassazione ordinaria complementare, con la quale vengono rilevati proventi e sostanza non sottoposti a tassazione alla fonte, dovrebbe parimenti essere sostituita dalla tassazione ordinaria ulteriore. Questo determina un'uniformazione delle procedure per le persone residenti assoggettate all'imposizione alla fonte.

Anche i non residenti hanno la possibilità di chiedere la tassazione ordinaria ulteriore, purché conseguano gran parte dei loro proventi in Svizzera e soddisfino in questo modo i requisiti per la «quasi residenza». Per tutti gli altri non residenti l'imposizione alla fonte è definitiva. Essa sostituisce le imposte da applicare sul reddito da attività lucrativa dipendente nella procedura di tassazione ordinaria. Con la rielaborazione del regime di imposizione alla fonte diventerà superfluo lo strumento delle correzioni della tariffa per la pretesa a posteriori di deduzioni ulteriori.

A causa della mancanza di dati affidabili, le ripercussioni finanziarie della revisione non sono quantificabili. Per le autorità cantonali di tassazione, l'eliminazione delle disparità tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e quelle che sottostanno alla procedura d'imposizione ordinaria provoca un maggiore onere amministrativo legato alla tassazione.

Imposizione alla fonte e persone assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera

I redditi da attività lucrativa dei lavoratori stranieri in Svizzera che non sono in possesso di un permesso di domicilio sono tassati alla fonte. Attualmente in Svizzera sono tassati alla fonte circa 760 000 persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente senza permesso di domicilio, di cui circa 490 000 hanno domicilio fiscale o dimora nel nostro Paese e sono considerati residenti. Circa 270 000 persone non hanno domicilio fiscale né dimora in Svizzera e sono considerati non residenti. I «quasi residenti» sono lavoratori senza domicilio fiscale o dimora in Svizzera, dove però conseguono gran parte dei loro proventi mondiali. Secondo la sentenza del Tribunale federale, essi devono poter operare le stesse deduzioni delle persone tassate in via ordinaria. Nel caso dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa il datore di lavoro deduce l'imposta dovuta direttamente dallo stipendio.


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