Il Consiglio federale precisa l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di imprese estere

Berna, 12.11.2014 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato due modifiche dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) che ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2015. Con questa misura, in attuazione della mozione Cassis (12.4197), si intendono diminuire gli svantaggi concorrenziali delle imprese nazionali rispetto ad imprese estere fino all’entrata in vigore della proposta revisione parziale della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto.

In futuro, le imprese estere saranno assoggettate all’imposta al pari delle imprese svizzere se eseguono forniture in territorio svizzero sottoposte all’imposta sull’acquisto e se la loro cifra d’affari in Svizzera ammonta almeno a 100 000 franchi. Sono interessate in particolare imprese estere che effettuano in Svizzera lavori nel settore dell’edilizia, dell’ingegneria civile e nei rami accessori dell’edilizia. Continueranno a essere esentate dall’assoggettamento le imprese estere se forniscono esclusivamente prestazioni di servizi assoggettate all’imposta sull’acquisto, anche se in tal modo conseguono una cifra d’affari di oltre 100 000 franchi all’anno in territorio svizzero.

La norma sarà applicata fino all’entrata in vigore della revisione parziale della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) e serve a migliorare l’esecuzione dell’assoggettamento delle imprese estere. Con la revisione parziale della LIVA è previsto che le imprese svizzere e quelle estere saranno assoggettate all’IVA a partire dal primo franco di fatturato in territorio svizzero, se la loro cifra d’affari annua realizzata a livello mondiale supera i 100 000 franchi. La revisione parziale della LIVA è rimasta in consultazione fino alla fine del mese di settembre del 2014; i risultati sono ora in fase di analisi.

La modifica dell’ordinanza determina maggiori entrate di circa 10 milioni di franchi a titolo di imposta sul valore aggiunto. La verifica dell’assoggettamento all’IVA delle imprese estere comporta però anche un onere amministrativo, che va a carico dell’assistenza e del controllo degli altri contribuenti.

Imposizione di gruppo per le istituzioni di previdenza

La seconda modifica riguarda l’abrogazione dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto, che esclude in ogni caso l’imposizione di gruppo per le istituzioni di previdenza. Questa disposizione era stata inserita nell’ordinanza perché la responsabilità solidale per debiti fiscali dell’imposta sul valore aggiunto tra membri del gruppo contraddiceva il diritto della previdenza professionale dato che i fondi degli istituti di previdenza non devono essere accessibili a terzi. L’esclusione categorica è però stata giudicata illegale dal Tribunale federale. A seguito dell’abrogazione gli istituti di previdenza non sono più esclusi di principio dall’imposizione di gruppo.

Per migliorare la certezza del diritto, nel quadro della revisione parziale della LIVA verrà esaminata una limitazione della responsabilità per istituti di previdenza.

Imposta sul valore aggiunto - definizioni:

Fornitura:
nel diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto il termine di fornitura è inteso in maniera più ampia rispetto al linguaggio comune. Una fornitura non è quindi soltanto il trasferimento del potere economico di disporre di un bene, bensì anche l’esecuzione di lavori su un bene e persino la locazione e l’affitto di un bene. Anche gli immobili possono essere oggetto di una fornitura, dato che nel diritto in materia di imposta sul valore aggiunto quest’ultima non prevede un movimento di merci. Nel linguaggio comune, ma, ad esempio anche in accordi internazionali (ad es. GATT/OMC, Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino), in particolare l’esecuzione di lavori su un bene è definita come prestazione di servizi.

Prestazione di servizi:
nel diritto in materia di imposta sul valore aggiunto una prestazione di servizi è ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Ciò include anche la cessione di valori e diritti immateriali. È pure data prestazione di servizi anche quando non si compia un atto o si tolleri un atto o una situazione.

Imposta sull’acquisto:
l’imposta sull’acquisto è uno dei tre modi con cui è possibile riscuotere l’imposta sul valore aggiunto. Essa è riscossa dalla Confederazione sull’acquisto di prestazioni fornite da imprese con sede all’estero. Viene riscossa presso il beneficiario della prestazione. L’imposta sull’acquisto è applicata alle prestazioni di servizi soltanto se non sono state tassate all’importazione.

Imposizione di gruppo:
imprese legate tra loro dallo stesso soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale e costituiscono un gruppo d’imposizione. Nell’imposizione di gruppo le prestazioni di servizi tra membri del gruppo non sono tassate. Per tutte le imposte dovute dal gruppo rispondono solidalmente tutti i membri del gurppo.   


Indirizzo cui rivolgere domande

Rosemarie Binkert, giurista, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
tel. 058 465 72 49, rosemarie.binkert-grob@estv.admin.ch



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