Previdenza professionale: nessun adeguamento delle rendite per i superstiti e d'invalidità

Berna, 31.10.2014 - Il 1° gennaio 2015 le rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria non dovranno essere adeguate all'evoluzione dei prezzi.

Giusta la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le rendite per i superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. La compensazione del rincaro viene concessa per la prima volta dopo tre anni di decorrenza; gli adeguamenti seguenti avvengono in concomitanza con quelli delle rendite dell'AVS, ossia di regola ogni due anni (in questo caso il 1° gennaio 2015).

Bisognava quindi decidere, basandosi sull'evoluzione dei prezzi registrata tra il settembre 2011 e il settembre 2014, se adeguare il prossimo anno le rendite per i superstiti e d'invalidità del secondo pilastro il cui diritto è nato nel 2011. Poiché l'indice dei prezzi al consumo del settembre 2014 (99,1; base dicembre 2010 = 100) è inferiore a quello del settembre 2011 (99,7), il 1° gennaio 2015 le rendite in questione non dovranno essere adeguate.

Poiché anche gli indici dei prezzi al consumo considerati tra il 2008 e il 2012 sono più elevati di quello di settembre del 2014, il 1° gennaio 2015 non dovranno essere adeguate nemmeno le rendite il cui diritto è nato prima del 2011. Il prossimo adeguamento sarà effettuato al più presto in occasione dell'aumento delle rendite AVS, il 1° gennaio 2017.

Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza; l'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.


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