La rendita minima AVS/AI aumenta di 5 franchi, le attività svolte nelle economie domestiche per arrotondare la paghetta non sono più soggette alle deduzioni AVS

Berna, 15.10.2014 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2015 le rendite AVS e AI e l'importo delle prestazioni complementari destinato alla copertura del fabbisogno vitale all'attuale evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto). Di conseguenza saranno aggiornati anche gli importi limite della previdenza professionale, tra cui la deduzione di coordinamento, nonché i contributi versati al pilastro 3a esenti da imposte. Nel quadro delle modifiche d'ordinanza in materia, inoltre, il Consiglio federale intende esonerare dall'obbligo contributivo i salari di poco conto percepiti dai giovani per servizi svolti nelle economie domestiche.

La rendita minima AVS/AI passerà da 1170 a 1175 franchi al mese, quella massima da 2340 a 2350. Nell'ambito delle prestazioni complementari, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a 19 290 franchi (attualmente 19 210) per le persone sole, a 28 935 (attualmente 28 815) per le coppie sposate e a 10 080 (attualmente 10 035) per gli orfani. Saranno adeguati anche gli assegni per grandi invalidi.

Sia il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa che quello per l'AVS/AI facoltativa rimarranno invariati, rispettivamente a 480 e a 914 franchi l'anno, mentre il limite superiore della tavola scalare per gli indipendenti verrà adeguato verso l'alto.

Spese supplementari per l'aumento delle rendite
L'adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 201 milioni di franchi (176 milioni per l'AVS e 25 milioni per l'AI), di cui 34 a carico della Confederazione (che copre nella misura del 19,55 % le uscite dell'AVS). L'adeguamento delle prestazioni complementari costerà 0,4 milioni di franchi alla Confederazione e 0,3 milioni ai Cantoni.

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale
Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 24 570 a 24 675 franchi e la soglia d'entrata da 21 060 a 21 150 franchi. La deduzione fiscale massima autorizzata nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 6768 franchi (attualmente 6739) per chi dispone di un secondo pilastro e a 33 840 franchi (attualmente 33 696) per chi invece non ce l'ha. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.

Esenzione dall'obbligo contributivo AVS delle attività svolte per arrotondare la paghetta
Su decisione del Parlamento, nel quadro delle modifiche di ordinanza previste per il 1° gennaio 2015 le attività svolte dai giovani per arrotondare la paghetta verranno esonerate dall'obbligo contributivo AVS. Ciò significa per esempio che chi ricorrerà occasionalmente a un babysitter non sarà più tenuto a conteggiare e a pagare i contributi del datore di lavoro; inoltre dal salario di poco conto percepito per l'attività summenzionata non verranno più detratti i contributi AVS. Questa misura ha lo scopo di evitare da un lato che questo tipo di impieghi comporti un onere amministrativo sproporzionato, dall'altro che chi non conteggia i contributi AVS si trovi in una situazione d'illegalità. Concretamente, i giovani fino a 25 anni non saranno tenuti a pagare contributi sui salari percepiti per servizi svolti nelle economie domestiche che non superano i 750 franchi l'anno. Essi potranno tuttavia esigere il conteggio dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore nell'AVS.

Sempre nel contesto delle modifiche di ordinanza verranno inoltre effettuati diversi adeguamenti tecnici.

 


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Colette Nova, vicedirettrice
Capo dell'Ambito AVS, previdenza professionale e PC
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