Modificata l’ordinanza sul materiale bellico

Berna, 19.09.2014 - Il 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha deciso di adeguare i criteri di autorizzazione per le esportazioni di materiale bellico allo scopo di ridurre le norme che discriminano l’industria svizzera degli armamenti in confronto agli Stati europei. Le disposizioni, rivedute in seguito a una mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, entreranno in vigore il 1° novembre 2014.

La mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 giugno 2014 «Porre fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti» (13.3662), trasmessa al Consiglio federale il 6 marzo 2014, si prefigge di conferire al Consiglio federale un maggior margine di manovra per autorizzare le esportazioni di materiale bellico. Il governo procederà a una valutazione globale che deve riguardare sia i principi della politica estera e gli obblighi internazionali della Svizzera (art. 1 della legge sul materiale bellico) sia gli aspetti economici e le considerazioni in materia di politica della sicurezza. A tale scopo la mozione riformula l'enunciato dell'articolo 5 capoverso 2 lettere da a) a d) dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB).

Nel proprio parere il Consiglio federale aveva espresso il suo sostegno alla Commissione, facendo peraltro notare che la mozione era attuabile con pochi interventi nell'ordinanza. Infine, aveva ribadito di non voler rinunciare minimamente alla tutela dei diritti umani né alla tradizione umanitaria della Svizzera.

La modifica varata dal Consiglio federale riguarda da un lato l'articolo 5 capoverso 2 lettera b) OMB, la quale vieta le esportazioni destinate a Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Dall'altro, ciò comporta una modifica dell'articolo 5 capoverso 2 lettera c) OMB, la quale vieta le esportazioni di materiale bellico verso gli Stati che figurano tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco OCSE dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

In virtù di questi cambiamenti, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dopo un esame dettagliato di ciascun caso e solo se c'è un rischio esiguo che il materiale serva a commettere gravi reati contro i diritti umani. Contrariamente al passato, dunque, la valutazione verterà sulla violabilità dei diritti umani.

È quanto prevede ad esempio anche la Posizione comune del Consiglio dell'UE sul controllo delle esportazioni di attrezzature militari[1]. Per quanto riguarda le richieste di esportare materiale bellico nei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, si dovrà verificare in particolare se figurano nell'elenco OCSE dei Paesi meno sviluppati. In determinate circostanze, le esigenze di sicurezza degli Stati destinatari oppure altri interessi importanti possono legittimare un'esportazione.

Infine, la definizione legale di «armi» di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere d) e e) OMB è stata sostituita dal termine «materiale bellico» secondo l'articolo 5 della legge sul materiale bellico. Si tratta di una semplice modifica redazionale che non ha alcuna incidenza sulla prasi delle autorizzazioni.

La modifica dell'ordinanza approvata dal Consiglio federale migliora il quadro giuridico per l'esportazione di materiale bellico e dunque consente di attuare il principale obiettivo della mozione 13.3662, continuando ad assicurare la coerenza tra la politica estera e la politica di tutela dei diritti umani. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 1° novembre 2014.

[1] Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944&qid=1409040753066


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