Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria

Berna, 03.09.2014 - In data odierna il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sulle infrastrutture finanziarie (LInFi). Con la legge la regolazione delle infrastrutture del mercato finanziario e del commercio di derivati viene adeguata agli sviluppi del mercato e a direttive internazionali. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.

La legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni attualmente disseminate in varie leggi federali saranno raccolte in modo coerente in un’unica legge e adeguate alle mutate condizioni del mercato e agli standard internazionali. Le regole relative alle borse corrispondono ampiamente a quelle attualmente previste nella legge sulle borse. In particolare, sarà mantenuto il vigente principio dell’autoregolazione, che in questo ambito ha dato buoni risultati.

L’espressione, molto vaga e non più attuale nel confronto internazionale, di istituzione analoga alla borsa viene pertanto sostituita dalle definizioni più precise e più agevolmente circoscrivibili di «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema di negoziazione organizzato». I sistemi multilaterali di negoziazione si distinguono dalle borse per il fatto che ammettono valori mobiliari al commercio senza quotarli. Sono sottoposti a regole analoghe a quelle delle borse. Per contro, i sistemi di negoziazione organizzati non sono rilevati come infrastrutture autonome del mercato finanziario, ma la loro gestione è riservata a banche, commercianti di valori mobiliari, borse e sistemi multilaterali di negoziazione. A tale scopo, al gestore di un sistema di negoziazione organizzato sono imposti obblighi specifici, in particolare riguardanti l’organizzazione e la trasparenza del commercio. Con le prescrizioni di trasparenza per sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi di negoziazione organizzati si affronta pure la problematica delle «dark pools», ossia delle piazze borsistiche finora poco trasparenti. Con la LInFi viene inoltre creata la base per disciplinare e, se del caso limitare, le transazioni ad alta frequenza. 

Nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario viene inoltre istituito un obbligo generale di autorizzazione per le controparti centrali, gli enti di custodia centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento. Vengono formulate condizioni di autorizzazione e obblighi su misura per tali infrastrutture del mercato finanziario. Finora, in determinati casi la FINMA poteva assoggettare le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento alla legge sulle banche o alla legge sulle borse. I repertori di dati sulle negoziazioni non erano disciplinati. 

In aggiunta alle norme in materia di vigilanza per le infrastrutture del mercato finanziario, la LInFi contiene l’insieme delle norme che si applicano a tutti i partecipanti al mercato (norme di condotta sul mercato) in relazione al commercio di valori mobiliari e derivati. Da un lato, la LInFi contempla disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato attualmente ancorate nella legge sulle borse e, d’altro lato, le nuove norme concernenti il commercio di derivati adeguate agli standard internazionali.  

Attualmente il commercio di derivati sul mercato svizzero è in larghissima parte transfrontaliero e si svolge prevalentemente con l’UE. La regolazione dei derivati proposta con il presente testo si ispira pertanto in primo luogo al diritto dell’UE. In sostanza, si tratta di imporre anche in Svizzera, per il futuro, i tre obblighi cardine del commercio di derivati, ossia la compensazione per il tramite di una controparte centrale, la notifica a un repertorio di dati sulle negoziazioni e la riduzione dei rischi. Diversamente dall’UE, per motivi di proporzionalità e in linea con la corrispondente normativa statunitense, devono essere create eccezioni per parti contraenti più piccole nel settore finanziario. Per quanto riguarda l’obbligo di negoziare operazioni con derivati tramite una borsa o un altro sistema di negoziazione, il disegno prevede già le necessarie basi giuridiche, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando tale obbligo sarà stato introdotto anche negli Stati partner. 

Con la LInFi le disposizioni sull’assistenza amministrativa previste attualmente in diverse leggi applicabili ai mercati finanziari vengono sostituite da un disciplinamento unitario nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Il nuovo disciplinamento si ispira alle direttive internazionali nella materia e, analogamente alla normativa della legge sull’assistenza amministrativa fiscale, prevede la possibilità di limitare la cosiddetta procedura del cliente qualora l’informazione preventiva di quest’ultimo pregiudicasse lo scopo dell’assistenza amministrativa e l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. Inoltre viene pure creata una base esplicita per la collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali.


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