Diritto penale fiscale: il Consiglio federale ordina l’elaborazione del messaggio

Berna, 02.07.2014 - Con la soppressione della doppia pena, disposizioni procedurali uniformi ed estesi mezzi d’indagine nei procedimenti penali fiscali il Consiglio federale intende eliminare i punti deboli del diritto penale fiscale. In data odierna ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alla legge federale concernente l’unificazione del diritto penale fiscale e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentare entro la fine del 2015 il pertinente messaggio. I risultati della consultazione confermano la necessità d’intervento per eliminare i punti deboli del diritto vigente. L’Esecutivo tiene conto delle riserve in ordine all’accesso ai dati presso le banche in procedimenti penali fiscali e alla revisione della legge sull’IVA.

Un punto debole dell'attuale diritto penale fiscale è rappresentato dalle norme procedurali che si differenziano a seconda del tipo di imposta interessato. Questo può causare incertezza del diritto per le persone coinvolte e complicare alle autorità l'accertamento di reati fiscali. La consultazione ha evidenziato che sussiste una necessità di intervento soprattutto in ambito di imposte dirette. La riforma deve pertanto essere incentrata su questo aspetto mentre le disposizioni penali della legislazione sull'IVA devono essere mantenute.

Nessuna doppia pena

Come proposto nella consultazione, in futuro bisognerà evitare che un comportamento venga punito sia come sottrazione d'imposta che come frode fiscale. Questa doppia pena viene soppressa nel senso che la frode fiscale verrà considerata quale forma qualificata della sottrazione d'imposta. La sottrazione d'imposta dovrà essere considerata come contravvenzione e la frode fiscale come delitto. La frode fiscale è una sottrazione d'imposta commessa con astuzia, in cui anche l'utilizzo di documenti falsi sarà considerato quale delitto commesso con astuzia. Si rinuncia a una qualifica più estesa con cui si creerebbe una fattispecie criminosa per le imposte dirette. Nei casi bagatella, ossia in caso di colpa lieve e con conseguenze minime, sarà possibile prescindere dal perseguimento penale o dalla pena.

Procedure uniformi e mezzi d'indagine ampliati

Come proposto nell'avamprogetto, il Consiglio federale ribadisce in linea di principio che le autorità fiscali cantonali conducono i procedimenti penali fiscali e che a questi ultimi si applica, al pari dei procedimenti penali delle autorità dell'Amministrazione federale, la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). Bisogna tuttavia esaminare in modo approfondito quali vantaggi e svantaggi offrirebbe l'applicazione del CPP. Se motivi essenziali depongono a favore del CPP, il messaggio dovrà essere elaborato sulla base di questo atto normativo.

Con l'applicazione del DPA o del CPP le autorità competenti disporranno di mezzi d'indagine corrispondenti a quelli utilizzati in un procedimento penale, mentre i diritti dell'imputato saranno tutelati, come finora, dalle garanzie previste dalla Costituzione. Tuttavia le autorità cantonali potranno ottenere i dati dalle banche solo previa autorizzazione. Nella procedura di consultazione è stato criticato il fatto che sarà il direttore dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni a concedere tale autorizzazione poiché quest'ultimo non godrebbe di sufficiente indipendenza. Di queste riserve si terrà conto, nel senso che si dovrà dichiarare competente un'altra autorità designata dai Cantoni.

Per le persone interessate migliora la protezione giuridica, poiché il DPA e il CPP forniscono rimedi giuridici per domandare un riesame da parte di un tribunale penale sia dei provvedimenti d'inchiesta sia delle pene pecuniarie e delle multe.


Indirizzo cui rivolgere domande

Emanuel Lauber, capo della Divisione Affari penali e inchieste (ASU), Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
tel. 058 462 71 92, emanuel.lauber@estv.admin.ch



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