Il Consiglio federale intende rafforzare il mercato dei capitali mediante una riforma dell’imposta preventiva

Berna, 02.07.2014 - L’imposta preventiva deve essere impostata secondo modalità strutturali differenziate e agevolare segnatamente la raccolta di capitale in Svizzera, compresa l’emissione di bail-in bonds delle grandi banche. Nel contempo la riforma intende migliorare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), con il coinvolgimento del gruppo di esperti «Ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari», di elaborare un corrispondente progetto da porre in consultazione.

L'imposta preventiva contribuisce in misura sostanziale alle entrate della Confederazione e svolge una funzione di garanzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza (cfr. riquadro). La struttura attuale dell'imposta presenta nondimeno degli inconvenienti. I gruppi svizzeri evitano l'imposta effettuando sovente le loro operazioni di finanziamento per il tramite di società estere. Alle imprese ne conseguono spese per il mantenimento delle strutture estere, mentre lo scopo di garanzia fallisce in parte il proprio obiettivo.

Il passaggio al cosiddetto sistema del principio dell'agente pagatore consente di porre rimedio a questi problemi. Esso permette una riscossione dell'imposta a prescindere dalla persona dell'investitore (persone fisiche o giuridiche, domicilio in Svizzera o all'estero) e dal reddito (dividendi, interessi). Per questo tramite l'imposta può essere riscossa in maniera differenziata rispetto al sistema attuale, nel quale essa deve essere integralmente riscossa da tutta la costellazione di debitori della prestazione - ad esempio anche nel caso delle casse pensioni, presso le quali non sussiste una necessità di garanzia. Su questo sfondo il Consiglio federale considera promettente una riforma.

Diversamente dall'imposta secondo il principio del debitore, l'imposta secondo il principio dell'agente pagatore può colpire, oltre ai redditi provenienti da debitori svizzeri, anche quelli provenienti da debitori esteri, sempre che il reddito imponibile venga versato all'investitore da un agente pagatore svizzero. Viene così raggiunta una normalizzazione tra imposta sul reddito e imposta sulla sostanza.

L'inconveniente fondamentale del cambiamento di sistema consiste nel fatto che si crea per le persone domiciliate in Svizzera lo stimolo a trasferire i propri valori patrimoniali su una banca estera. Si può porre rimedio a questo rischio consentendo in questi casi alla Svizzera di ricevere le comunicazioni dall'estero nel quadro dello scambio automatico internazionale di informazioni.

La riforma consente di affrontare due ulteriori sfide. Da un canto la nuova normativa offrirebbe condizioni quadro vantaggiose anche per i bail-in bonds delle grandi banche. D'atro canto è possibile impedire che nel quadro dell'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni si instauri un dualismo di metodo tra comunicazioni e riscossione delle imposte di garanzia. Sui redditi dei clienti delle banche estere comunicati in futuro da parte estera non dovrà ancora essere riscossa un'imposta di garanzia in aggiunta a un'eventuale imposta residua.

Passi intrapresi finora

In vista del rafforzamento del mercato dei capitali in Svizzera, il Consiglio federale aveva impartito il 19 dicembre 2012 il mandato di valutare le possibilità di un passaggio dal principio del debitore al principio dell'agente pagatore in ambito di imposta preventiva. Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti del DFF, della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e delle cerchie scientifiche ha redatto il relativo rapporto. Inoltre anche il gruppo di esperti «Ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari» ha preso posizione in merito in un suo rapporto intermedio e raccomandato il passaggio dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore.

Imposta preventiva e principio dell'agente pagatore

L'imposta preventiva viene riscossa sugli interessi, sui dividendi, sulle vincite alle lotterie e su determinate prestazioni assicurative. Essa garantisce l'imposizione dei redditi svizzeri, nel senso che il suo rimborso presuppone la dichiarazione dei pertinenti redditi nella dichiarazione d'imposta. L'imposta preventiva viene successivamente computata nelle imposte cantonali e comunali oppure versata in contanti. Nel 2013 il gettito dell'imposta preventiva è ammontato a circa 5,9 miliardi di franchi. Una parte cospicua delle entrate proviene dai pagamenti di interessi e di dividendi a beneficiari esteri. In numerosi casi essi non possono o possono soltanto parzialmente esigerne il rimborso. Ulteriori entrate provengono dal mancato rimborso dell'imposta preventiva. Ne possono essere motivo la negligenza, la volontà di evitare oneri amministrativi in ambito di rimborso o anche la sottrazione d'imposta.

L'imposta preventiva viene attualmente riscossa dal debitore della prestazione imponibile secondo il principio del debitore. Il debitore può ad esempio essere una società che emette un'obbligazione svizzera. Se vengono corrisposti interessi la società versa il reddito netto del 65 per cento al beneficiario della prestazione e la deduzione di imposta del 35 per cento all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nel caso invece del principio dell'agente pagatore il debitore versa la totalità del reddito lordo all'agente pagatore. L'agente pagatore decide a dipendenza della persona dell'investitore se l'imposta preventiva va riscossa nel caso concreto.

 


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