Il Consiglio federale avvia la consultazione per una revisione parziale dell’imposta sul valore aggiunto

Berna, 06.06.2014 - Per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto bisognerebbe fondarsi sulla cifra d’affari realizzata a livello mondiale anziché su quella conseguita in territorio svizzero. In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per una pertinente revisione parziale della legge sull’IVA. Con la revisione parziale anche i piccoli invii dall’estero destinati a clienti svizzeri saranno assoggettati all’IVA a partire da una cifra d’affari annua complessiva di 100 000 franchi. Il progetto comprende inoltre alcune modifiche che si sono rese necessarie in base alle esperienze fatte con la revisione totale della legge sull’IVA. La procedura di consultazione termina il 26 settembre 2014.

Con la revisione parziale il Consiglio federale adempie una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (13.3362). La novità consiste nel fatto che le imprese straniere saranno assoggettate all'IVA al pari di quelle svizzere, non appena la loro cifra d'affari annua realizzata a livello mondiale supera i 100 000 franchi. Oggi questo limite si riferisce soltanto alle cifre d'affari realizzate in territorio svizzero, procurando svantaggi concorrenziali alle imprese svizzere. Inoltre, il superamento del limite di cifra d'affari in Svizzera delle imprese estere è estremamente difficile da provare.

Per un'ulteriore riduzione di svantaggi concorrenziali imputabili all'IVA, in futuro i piccoli invii dall'estero dovranno essere assoggettati all'IVA a partire da una cifra d'affari di 100 000 franchi. Attualmente, le piccole spedizioni dall'estero il cui ammontare dell'imposta non supera i cinque franchi possono essere recapitate al cliente svizzero senza IVA. Per i libri, ad esempio, ciò significa che fino a una fattura di 200 CHF l'IVA non è dovuta. La spedizione di libri all'interno della Svizzera è invece soggetta all'imposta.

Inoltre, la revisione parziale dovrà reintrodurre l'imposizione dei margini per gli oggetti d'arte. L'imposizione dei margini impedisce che, in caso di rivendita di oggetti d'arte, vengano dedotte imposte precedenti che non sono mai confluite come imposte nelle Casse federali. Dall'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto il 1° giugno 2010, agli oggetti d'arte, ai pezzi da collezione e alle antichità si applica la deduzione dell'imposta precedente fittizia. Quest'ultima permette la deduzione di un'imposta precedente, nonostante gli oggetti d'arte, al momento della loro immissione sul mercato, spesso non sono gravati dall'IVA, in quanto sono stati prodotti prima dell'introduzione dell'IVA o l'artista li ha venduti quali prestazioni escluse dall'imposta. Per quanto riguarda l'imposizione dei margini la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita è determinante per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.  

Semplificazione per le collettività pubbliche e i parcheggi

Attualmente le collettività pubbliche sono assoggettate all'IVA se realizzano una cifra d'affari di almeno 25 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche oppure se nel complesso la cifra d'affari supera i 100 000 franchi provenienti da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche. Due limiti di cifra d'affari comportano dispendi amministrativi supplementari. Per questo motivo il limite di 25 000 franchi viene abrogato. Inoltre, l'eccezione fiscale per le prestazioni tra collettività pubbliche viene estesa. La collaborazione tra collettività pubbliche non è dunque più ostacolata dall'imposta sul valore aggiunto.

Quale novità, anche la locazione di qualsiasi tipo di parcheggio sarà sottoposta all'IVA. Al momento la locazione di parcheggi di aree destinate all'uso comune è esclusa dall'IVA. La questione di delimitazione dei parcheggi che rientrano in questa categoria è sempre stata oggetto di controversie giuridiche con riscossioni anticipate d'imposta a volte onerose. La nuova regolamentazione dovrebbe semplificare questo punto. Le ripercussioni finanziarie sulle collettività pubbliche di questa modifica dipenderanno da come queste ultime potranno trasferire l'imposta sul valore aggiunto agli utenti dei parcheggi.

Il Consiglio federale prevede che le maggiori entrate annue della riforma si aggireranno sui 133 milioni di franchi, di cui 90 milioni imputabili alla reintroduzione dell'imposizione dei margini per le opere d'arte.

La revisione parziale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e la mozione della CET-N
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto totalmente riveduta. Dalla prassi è emerso che alcune regolamentazioni necessitavano di adeguamenti. Il 30 gennaio 2013 il Consiglio federale ha inserito questi punti nel  messaggio aggiuntivo concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (progetto modello a due aliquote) richiesto dal Consiglio nazionale. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) non è tuttavia entrata in materia su questo progetto e con una mozione (13.3362), il 23 aprile 2013, ha incaricato il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento proposte per una revisione parziale della legge sull'IVA. La revisione dovrebbe contenere anche proposte di modifica e di completamento dell'organo consultivo dell'IVA come ad esempio la nuova fissazione del limite di cifra d'affari per la determinazione dell'assoggettamento. Con la revisione parziale si tiene conto anche delle iniziative parlamentari Triponez sull'esonero fiscale delle misure di prevenzione degli infortuni professionali (02.413) e Frick sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le liberalità a organizzazioni di pubblica utilità (11.440). Non sono oggetto della revisione parziale la semplificazione delle aliquote d'imposta e la soppressione delle esclusioni dall'imposta.


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Claude Grosjean, giurista, Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
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