La medicina complementare sarà equiparata alle altre specialità mediche

Berna, 02.05.2014 - Le prestazioni della medicina antroposofica, della medicina tradizionale cinese, dell'omeopatia e della fitoterapia saranno per principio a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Solo le prestazioni controverse saranno esaminate per sapere se sono efficaci, appropriate ed economiche. Con questa procedura il Dipartimento federale dell'interno (DFI) intende adempiere un mandato costituzionale.

Nel maggio 2009 Popolo e Cantoni hanno approvato a larga maggioranza il nuovo articolo costituzionale per una maggiore considerazione della medicina complementare. Dal 2012 e provvisoriamente fino al 2017 l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi delle prestazioni della medicina antroposofica, della medicina tradizionale cinese, dell'omeopatia medica e della fitoterapia.

Il rimborso è provvisorio e a tempo determinato perché manca ancora la prova che le prestazioni delle quattro specialità di medicina complementare sono efficaci, appropriate ed economiche. Dopo due anni si sta ora delineando l'impossibilità di apportare questa prova per l'insieme delle prestazioni di queste specialità.

Pertanto il Dipartimento federale dell'interno (DFI) propone di equiparare queste specialità di medicina complementare alle altre specialità mediche già rimborsate, facendo valere anche per esse il principio della fiducia e del rimborso delle prestazioni da parte dell'AOMS. Analogamente a quanto già avviene per le altre specialità, la verifica si limiterà a singole prestazioni controverse. Le modalità di applicazione dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità alla medicina complementare devono ancora essere precisate.

Il DFI e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno informato le cerchie interessate della procedura prevista, invitandole a collaborare all'elaborazione dei criteri e dei processi.

Per adempiere in questo modo il mandato costituzionale, è necessario adeguare l'ordinanza sull'assicurazione malattie e l'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La decisione in merito spetta rispettivamente al Consiglio federale e al DFI in base alla propria competenza.


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