Revisione dell’ordinanza sull’energia a decorrere dal 1° aprile 2014

Berna, 07.03.2014 - Il Consiglio federale ha approvato le modifiche dell’ordinanza sull’energia e le ha poste in vigore con effetto dal 1° aprile 2014. La revisione si è resa necessaria per attuare le disposizioni esecutive della nuova legge sull’energia, in vigore dal 1° gennaio 2014. Le nuove norme disciplinano in particolare le modalità di esecuzione dei contributi d’investimento una tantum (rimunerazioni uniche) per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, del consumo proprio e del rimborso dei supplementi di rete alle imprese a forte consumo energetico.

Il 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° gennaio 2014 la revisione della legge sull'energia (cfr. comunicato stampa del 21 novembre 2013). Essa si basa su un'iniziativa parlamentare (Iv. pa. 12.400) della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 2013. Le decisioni del Parlamento, in particolare il rapido versamento delle rimunerazioni uniche ai piccoli impianti fotovoltaici (vedi sotto), comporteranno per il 2015 un aumento del supplemento di rete (vedi riquadro). Il Consiglio federale fisserà quest'estate l'importo del supplemento di rete.

Per disciplinare l'esecuzione delle nuove basi legali è necessaria una modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. Dal 7 ottobre al 29 novembre, l'Ufficio federale dell'energia ha svolto un'indagine conoscitiva a riguardo. In tutto sono pervenute 88 prese di posizione. Gli esiti sono stati pubblicati a febbraio 2014 in un rapporto separato (cfr. link).

Rimborso del supplemento di rete alle imprese a forte consumo energetico

Le imprese a forte consumo energetico con costi dell'elettricità pari ad almeno il 10 per cento del loro plusvalore lordo potranno farsi rimborsare la totalità del supplemento di rete versato. Se i costi dell'elettricità sono compresi tra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo, il supplemento di rete versato viene rimborsato parzialmente. Per ottenere il rimborso occorre presentare una domanda. È inoltre necessario che l'importo da rimborsare sia pari almeno a 20 000 franchi e che l'impresa si impegni, sottoscrivendo una convenzione sugli obiettivi, ad aumentare la propria efficienza energetica. Con la convenzione sugli obiettivi viene sfruttato il potenziale delle misure di efficienza energetica economicamente efficienti. Inoltre, entro tre anni dal versamento, le imprese devono investire almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato in misure di efficienza energetica che vadano oltre quelle giudicate efficienti dal punto di vista economico. L'Ufficio federale dell'energia può prorogare questo termine al massimo di due anni (complessivamente 5 anni).

Contributi d'investimento una tantum (rimunerazioni uniche) per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

In futuro, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW riceveranno, invece della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), una rimunerazione unica pari al massimo al 30% dei costi d'investimento di un impianto di riferimento. Gli esercenti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 10 kW e 30 kW potranno scegliere fra RIC e rimunerazione unica. Gli impianti per cui viene chiesta la rimunerazione unica non sottostanno ad alcun contingente, a eccezione dei mezzi finanziari disponibili. Dal momento in cui il richiedente documenta la messa in esercizio dell'impianto, la rimunerazione unica è versata quanto prima (cfr. sotto), a differenza della RIC, per i tempi di attesa possono essere di diversi anni a partire dalla data di notifica. Possono beneficiare della rimunerazione unica i nuovi impianti messi in esercizio dal 1° gennaio 2013. I gestori di impianti più vecchi possono chiedere la rimunerazione unica soltanto se il loro impianto è stato inserito nella lista d'attesa per la RIC entro la fine del 2012.

Le rimunerazioni uniche per gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 sono comprese tra 850 e 1200 franchi per kilowatt peak. A ciò si aggiunge un contributo di base per ciascun impianto di 1400‒2000 franchi. I gestori di impianti con una potenza di punta inferiore a 2 kW non hanno diritto alla rimunerazione unica.

Sull'attuale lista d'attesa vi sono oltre 10 000 progetti fotovoltaici che possono beneficiare della rimunerazione unica. Nel corso della primavera, Swissgrid informerà per iscritto i gestori di impianti sulla procedura da seguire. Per motivi organizzativi, il versamento relativo a tali progetti richiederà ancora del tempo. Comunque, al più tardi nel 2015, tutti i gestori attualmente sulla lista d'attesa che hanno messo in esercizio il proprio impianto dovrebbero ricevere la rimunerazione unica. Per ulteriori informazioni sulla rimunerazione unica, vedi scheda informativa.

Impianti fotovoltaici integrati

Dal 1° gennaio 2013, per «impianti fotovoltaici integrati» si intendono gli impianti integrati negli edifici e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie o il calore, o alla protezione contro il rischio di caduta (doppia funzione). Il soddisfacimento di criteri estetici quali l'intera copertura del tetto o il bordo del tetto «pulito» non è sufficiente per considerare un impianto come «integrato». A tale riguardo, il 4 marzo 2014 l'UFE ha pubblicato una direttiva aggiornata.

Regolamentazione del consumo proprio

A tutti i produttori di energia elettrica, indipendentemente dalle dimensioni o dalla tecnologia di produzione impiegata dal loro impianto, viene attribuito esplicitamente il diritto di utilizzare l'energia prodotta interamente o in parte per fini propri, direttamente sul luogo di produzione (consumo proprio). Nell'ordinanza sull'energia sono fissate le modalità di calcolo del consumo proprio. Nel quadro del proprio obbligo di acquisto della produzione e di rimunerazione dei produttori di elettricità, un gestore di rete deve rimunerare soltanto l'elettricità effettivamente immessa nella rete (produzione eccedente), non quella consumata in loco simultaneamente alla produzione. Si parla di consumo proprio anche quando l'energia elettrica è consumata nel luogo di produzione non dagli stessi produttori ma da terzi (p.es. dai locatari). Per i produttori che utilizzano l'energia prodotta per il consumo proprio, il gestore di rete può costituire gruppi di clienti separati in relazione alle tariffe della rete, se i profili di acquisto di consumatori comparabili differiscono tra loro in misura considerevole. Per esempio, si è in presenza di uno scarto considerevole quando un consumatore finale che utilizza l'energia prodotta per il consumo proprio acquista una quantità molto ridotta di elettricità dalla rete (grado di consumo proprio superiore alla media), mentre quest'ultima deve essere orientata al massimo acquisto possibile, per poter coprire i picchi di carico talvolta molto elevati. Nel caso dei produttori con impianti di piccole dimensioni di potenza nominale inferiore a 10 kW, è vietata la costituzione di gruppi di clienti separati in relazione alle tariffe di rete. Anche nel caso di un grado molto elevato di consumo proprio, si applicano tariffe per l'utilizzo della rete uguali a quelle dei semplici consumatori finali comparabili. Nelle prossime settimane l'UFE pubblicherà una direttiva sul tema del consumo proprio.

Supplemento di rete

Dal 2009 tutti i consumatori pagano, per ogni kilowattora di energia elettrica consumato, un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento di rete) per finanziare la promozione attraverso la RIC (rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica) dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Secondo la nuova legge sull'energia, l'importo massimo del supplemento di rete è di 1,5 centesimi per kWh. Di questi, 1,4 centesimi sono utilizzati per finanziare la RIC, i bandi di gara per misure di efficienza energetica, i rimborsi per i grandi consumatori, le garanzie per i rischi di progetti di geotermia e i costi di esecuzione. 0,1 centesimi sono utilizzati per finanziare le misure di protezione delle acque. Nel 2014, tuttavia, i consumatori pagano un importo effettivo di 0,6 centesimi/kWh (0,5 centesimi/kWh per la RIC e le altre misure e 0,1 centesimi/kWh per le misure di protezione delle acque), poiché molti progetti eolici e idroelettrici a cui è riservato il denaro non sono ancora costruiti e, pertanto, non comportano ancora alcun costo, e poiché il pagamento delle rimunerazioni uniche inizia soltanto nella seconda metà del 2014.


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Marianne Zünd, portavoce UFE,
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