Previdenza professionale: Requisiti per l’abilitazione di amministratori patrimoniali indipendenti

Berna, 20.02.2014 - Dal 1° gennaio 2014 possono essere incaricate di amministrare il patrimonio nella previdenza professionale soltanto le persone o le istituzioni sottoposte a una vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) può dichiarare abilitate anche altre persone o istituzioni, in particolare amministratori patrimoniali indipendenti che non sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La procedura di abilitazione definitiva della CAV PP prevede una verifica della garanzia di irreprensibilità, ma non una vigilanza costante.

Berna, 20 febbraio 2014. Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'articolo 48f dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), nel quale sono elencate in modo esaustivo le persone e le istituzioni che possono essere incaricate di amministrare il patrimonio nel secondo pilastro. Oltre agli istituti di previdenza registrati e alle fondazioni d'investimento, vi rientrano in particolare gli operatori sottoposti a una vigilanza sui mercati finanziari in base a una legge speciale.

Su richiesta, la CAV PP può inoltre dichiarare abilitate ad amministrare il patrimonio anche altre persone o istituzioni. Questo concerne in particolare gli amministratori patrimoniali indipendenti attivi in Svizzera che, in base alle nuove disposizioni, per poter amministrare il patrimonio nella previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP, pur continuando a non essere sottoposti a una vigilanza costante.

Per garantire la certezza giuridica e permettere di passare al nuovo regime senza difficoltà, già a partire dalla metà del 2013 la CAV PP ha rilasciato circa 150 abilitazioni provvisorie per amministratori patrimoniali nella previdenza professionale.


Requisiti per l’abilitazione definitiva

La CAV PP ha emanato nel frattempo le direttive sui requisiti per l'abilitazione definitiva, che entrano in vigore oggi. La verifica si concentra principalmente sulla garanzia di irreprensibilità dell'attività nonché sui requisiti tecnici e personali. La dichiarazione di abilitazione da parte della CAV PP ha una validità di tre anni, al termine dei quali deve essere rinnovata.


Non una vigilanza costante, bensì una verifica della garanzia di irreprensibilità

L'articolo 48f non prevede una vigilanza costante da parte della CAV PP, ma unicamente una verifica della garanzia di irreprensibilità. Attualmente, non sussiste infatti alcuna base legale per una vigilanza continua. Nel suo commento all'articolo 48f OPP 2, il Consiglio federale ha però auspicato che si trovi una soluzione in tal senso nel quadro del progetto di legge sui servizi finanziari (LSF). Secondo l'Esecutivo, il disciplinamento vigente va infatti considerato come una soluzione transitoria, in attesa che gli amministratori patrimoniali indipendenti siano sottoposti alla vigilanza costante della FINMA. A quel punto la procedura di abilitazione da parte della CAV PP diverrà superflua.

 

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)
Creata quale commissione decisionale indipendente nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è entrata in funzione il 1° gennaio 2012.
La riforma strutturale, approvata dal Parlamento il 19 marzo 2010, ha introdotto una nuova ripartizione delle competenze nel sistema di vigilanza: dal 1° gennaio 2012 la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza incombe esclusivamente all'autorità di vigilanza (cantonale o intercantonale) del Cantone in cui essi hanno sede, mentre l'alta vigilanza è esercitata dalla CAV PP, che – in qualità di organo indipendente dall'Amministrazione federale centrale – non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. La CAV PP esercita inoltre la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia e sull'Istituto collettore.
Per garantire in modo responsabile, guardando al futuro, gli interessi finanziari degli assicurati, la CAV PP esercita una vigilanza uniforme basata sui rischi. Con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeco-nomico a lungo termine, la nuova autorità intende innanzitutto migliorare costantemente la sicurezza del sistema, la certezza giuridica e la garanzia della qualità.
Per garantire la stabilità del sistema e quindi dei fondi previdenziali degli assicurati bisogna rafforzare non solo la gestione degli istituti basata sui rischi, ma anche l'attività di vigilanza. Pertanto, il nuovo diritto attribuisce alla CAV PP la competenza di emanare direttive e impartire istruzioni, per esempio per la vigilanza o per l'attività dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Manfred Hüsler
Direttore della Segreteria della CAV PP
Tel. Nr. 058 462 94 93
manfred.huesler@oak-bv.admin.ch


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Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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