Comitato misto sui trasporti terrestri: tappa decisiva per l’armonizzazione delle condizioni di partecipazione della Svizzera al mercato europeo dei trasporti su rotaia e su strada

Berna, 06.12.2013 - La modifica dell’Accordo bilaterale sui trasporti terrestri decisa venerdì a Bruxelles dal Comitato misto Svizzera-UE segna un nuovo importante passo verso l’eliminazione degli ostacoli tecnici e il miglioramento dell’accesso al mercato europeo delle ferrovie e degli autotrasportatori svizzeri. Il riconoscimento dell’armonizzazione della legislazione svizzera ed europea contribuisce a creare un mercato dei trasporti aperto e senza distorsioni di concorrenza a livello continentale.

L’Accordo sui trasporti terresti prevede il recepimento, nell’allegato 1, di atti giuridici pertinenti dell’Unione europea (UE) se disposizioni equivalenti sono state messe in vigore nel diritto svizzero. Essendo ormai soddisfatta tale condizione, le delegazioni svizzera ed europea del Comitato misto hanno sottoscritto una decisione che permetterà l’integrazione nell’Accordo di una serie di direttive, regolamenti e decisioni.

Questi atti giuridici riguardano sia l’interoperabilità e la sicurezza delle ferrovie sia le infrastrutture e i trasporti stradali (1). L’armonizzazione del diritto svizzero con il nuovo acquis dell’UE è importante per garantire una politica coordinata dei trasporti terrestri come previsto dall’Accordo.

Nel contesto della riforma delle ferrovie 2.2, la Svizzera ha adottato soprattutto misure volte a migliorare l’interoperabilità e la sicurezza delle ferrovie. L’armonizzazione del diritto svizzero con quello europeo favorisce una circolazione transfrontaliera continua e sicura dei treni grazie a norme tecniche unificate su scala europea. In virtù del principio del riconoscimento reciproco, inoltre, i test del materiale rotabile già effettuati in un Paese non dovranno più essere ripetute negli altri Paesi. Questo faciliterà il traffico transfrontaliero e ridurrà i costi per le imprese ferroviarie.

Per quanto concerne i trasporti stradali, l’adattamento della legislazione svizzera all’acquis dell’UE permette soprattutto di evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori svizzeri e quelli europei, con particolare riferimento ai livelli di sicurezza stradale, alla protezione dell’ambiente e alle prescrizioni sociali e tecniche nell’ambito dei trasporti su strada.

I rappresentati della Svizzera e dell’Unione europea si sono infine scambiati informazioni in merito agli sviluppi della politica ferroviaria e stradale di ciascuna parte. Tra gli argomenti trattati figuravano in particolare lo stato del progetto di risanamento fonico delle ferrovie e il corridoio ferroviario da 4 metri lungo l’asse del San Gottardo.

Ha presieduto la riunione Fotis Karamitsos, responsabile dei trasporti terrestri della Commissione europea. La delegazione svizzera era guidata da Peter Füglistaler, direttore dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT). La prossima riunione del Comitato è prevista per il mese di giugno 2014 a Berna.


(1) Settore ferroviario: direttive 2008/57/CE, 2013/9/UE, regolamenti (UE) n. 201/2011, (CE) n. 62/2006, (UE) n. 328/2012, (UE) n. 454/2011, (UE) n. 665/2012, (UE) n. 321/2013 e decisioni 2010/713/UE, 2007/756/CE, 2011/107/UE, 2011/633/UE, 2011/665/UE, 2012/88/UE, 2012/757/UE, 2008/164/CE, 2008/232/CE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE, 2008/163/CE, 2012/464/UE sull’interoperabilità del sistema ferroviario; direttive 2004/49/CE, 2009/149/CE e  regolamenti (CE) n. 653/2007, (CE) n. 352/2009, (UE) n. 1158/2010, (UE) n. 1169/2010, (UE) n. 445/2011, (UE) n. 1077/2012 e (UE) n. 1078/2012 sulla sicurezza ferroviaria.
Settore stradale: direttive 2002/15/CE, 2009/5/CE, 2007/34/CE, 2001/27/CE, 2004/11/CE, 2010/47/UE, 2005/55/CE, 2008/74/CE, 2008/96/CE e regolamenti (UE) n. 1266/2009, (UE) n. 581/2010, (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) n. 64/2012 sulle infrastrutture e i trasporti su strada; direttiva 2012/45/UE relativa al trasporto interno di merci pericolose; direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.


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