Diritto in materia di prescrizione migliore e più semplice

Berna, 29.11.2013 - Il Consiglio federale intende migliorare e rendere più semplici singoli aspetti del diritto in materia di prescrizione, affinché in futuro anche le vittime di danni tardivi possano far valere l’azione di risarcimento. Venerdì, ha adottato il pertinente messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni (CO). Oltre all’introduzione di un termine di prescrizione assoluto di 30 anni in caso di danni a persone, la revisione di legge prevede il prolungamento a tre anni del termine di prescrizione relativo per azioni rette dal diritto in materia di reati o di indebito arricchimento.

Il vigente diritto privato in materia di prescrizione è eterogeneo e complesso, il che pregiudica la chiarezza e la certezza del diritto. Inoltre, alcuni termini di prescrizione sono troppo brevi, in particolare il termine di prescrizione di un anno nel diritto in materia di reati. Nel caso delle pretese risultanti dai cosiddetti danni tardivi, che - come ad esempio i danni alla salute provocati dal contatto con l'amianto - sopraggiungono molti anni dopo l'evento dannoso, anche il termine di prescrizione assoluto di 10 anni si rivela troppo breve. Con la mozione 07.3763 "Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile", il Parlamento aveva pertanto incaricato il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione nel diritto in materia di reati, affinché l'azione di risarcimento sia possibile anche in caso di danni tardivi.

Nuovi termini di prescrizione

La revisione di legge proposta dal Consiglio federale prevede in particolare un prolungamento del termine di prescrizione relativo da uno a tre anni nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento. Il termine decorre dal momento in cui la persona danneggiata è a conoscenza del danno e del responsabile. È inoltre previsto un termine di prescrizione assoluto speciale di 30 anni per le azioni risultanti da danni alle persone, in modo da evitare che, come ora, l'azione di risarcimento non sia possibile a causa della prescrizione. Il nuovo termine si applica alle azioni risultanti sia da contratto che da atti illeciti. Decorre dal momento in cui avviene o termina il comportamento che ha causato il danno, anche nel caso in cui la persona danneggiata non ha ancora conoscenza del danno.

Viene inoltre abrogata la disposizione di legge che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per singole pretese (segnatamente di affitto e salariali). In futuro queste pretese contrattuali saranno soggette al termine di prescrizione generale di 10 anni. La revisione del termine di prescrizione straordinario per le azioni risultanti da atti punibili garantisce infine che le azioni civili proposte in seguito alla commissione di un atto punibile non vengano prescritte fintanto che non sia scaduto un eventuale termine di prescrizione più lungo del diritto penale.

La revisione di legge precisa le condizioni alle quali il debitore può rinunciare all'eccezione di prescrizione. Inoltre, l'elenco dei motivi d'impedimento e di sospensione viene adeguato e moderatamente esteso. Le parti potranno in particolare concordare che il termine di sospensione non decorra o rimanga sospeso durante i colloqui di transizione.

Poiché i termini di prescrizione di crediti non sono disciplinati soltanto nel CO, bensì anche in numerose leggi speciali, queste ultime vengono adeguate alla nuova normativa se sono strettamente legate alle disposizioni del CO riviste. Nel contempo, le disposizioni delle leggi speciali sui termini di prescrizione vengono, nei limiti del possibile, armonizzate e moderatamente adattate alle disposizioni del CO. S'intende così raggiungere la maggiore uniformità e coerenza possibile dell'ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il diritto transitorio, i nuovi termini di prescrizione si applicheranno se il nuovo diritto prevede termini più lunghi rispetto a quello anteriore, ma soltanto se il termine di prescrizione del diritto anteriore non è ancora scaduto. Un credito prescritto rimane tale anche con l'entrata in vigore del nuovo diritto.


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