Il Consiglio federale definisce i contingenti per la manodopera proveniente da Stati non membri dell’UE/AELS

Berna, 29.11.2013 - Venerdì il Consiglio federale ha deciso di confermare anche per l’anno prossimo i contingenti odierni destinati alla manodopera qualificata proveniente da Stati non membri dell’UE/AELS e ai fornitori di servizi provenienti da Stati membri dell’UE/AELS. Nell’ambito della lotta agli abusi, è inoltre disciplinato lo scambio di dati tra autorità d’esecuzione dell’assicurazione sulla disoccupazione e autorità migratorie.

A complemento della libera circolazione delle persone con l'UE/AELS, anche l'anno prossimo l'economia svizzera potrà reclutare la manodopera di cui ha bisogno in Stati non membri dell'UE/AELS. In un'ottica politica globale che tiene conto dell'economica e della migrazione, il Consiglio federale ha deciso di confermare anche per il 2014 i contingenti definiti per il 2013. Le aziende svizzere potranno pertanto reclutare 8500 specialisti provenienti da Stati terzi (3500 permessi di dimora annuale B e 5000 permessi di soggiorno di breve durata L).

Alla sua seduta odierna, il Consiglio federale ha altresì deciso, nell'ambito di una revisione parziale dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), di confermare ai livelli del 2013 i contingenti per l'ammissione di fornitori di servizi provenienti dall'UE/AELS per soggiorni di oltre 90 o 120 giorni all'anno. I contingenti si riferiscono a fornitori di servizi che non possono fruire dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Constano di 3000 unità per permessi L e 500 per permessi B.

Trasmissione dei dati per lottare contro gli abusi e altri adeguamenti
Con la revisione parziale dell'OASA, la decisione parlamentare del 14 dicembre 2012 in merito alla trasmissione di dati tra autorità d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e autorità migratorie è stata codificata a livello d'ordinanza. La trasmissione dei dati è parte integrante del pacchetto di misure inerenti alla libera circolazione delle persone varato dal Consiglio federale il 24 febbraio 2010. Si tratta in particolare di potenziare il coordinamento tra autorità migratorie e autorità preposte al mercato del lavoro al fine di contrastare gli abusi e le irregolarità in materia di soggiorno e di prestazioni sociali. Sono parimenti definiti a livello d'ordinanza i mezzi finanziari di cui devono disporre i redditieri provenienti da Stati terzi che intendono soggiornare in Svizzera.

Con la revisione, il Consiglio federale adotta anche la messa a disposizione di contingenti anticipati per cittadini croati applicabili nel periodo che intercorrerà tra la firma del protocollo III sull'estensione dell'ALC alla Croazia e la sua entrata in vigore. L'estensione dell'ALC alla Croazia sottostà a referendum facoltativo. I contingenti sono fissati a 450 permessi L e 50 permessi B, il cui rilascio è retto dai medesimi criteri applicabili ai cittadini di Stati terzi.


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