Il Consiglio federale applica il cambio di sistema nell'importazione di carne

Berna, 06.11.2013 - Il Consiglio federale ha concluso oggi il dibattito sulla prestazione all'interno del Paese nell'importazione di carne e ha varato le rispettive disposizioni d'esecuzione. Elemento principale del cambio di sistema nell'importazione di carne è l'introduzione della prestazione all'interno del Paese per gli animali macellati. Dal 2015, il 40 per cento delle quote del contingente per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sarà attribuito secondo il numero degli animali macellati. Il periodo di calcolo per la registrazione delle macellazioni determinanti comincia il 1° gennaio 2014.

L'introduzione della prestazione all'interno del Paese nell'importazione di carne (art. 48 cpv. 2bis LAgr), proposta dal Parlamento nel quadro della PA 14-17, sarà applicata mediante la modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello e dell'ordinanza BDTA. Dal 2015, il 40 per cento delle quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sarà attribuito secondo il numero degli animali macellati. La registrazione degli animali macellati determinanti per la ripartizione è effettuata dai macelli, attraverso la banca dati sul traffico di animali. Il periodo di calcolo comincia il 1° gennaio 2014.

Tale cambio di sistema comporterà una diminuzione di 37 milioni di franchi delle entrate dalle vendite all'asta di quote del contingente di carne. Il Consiglio federale intende proporre al Parlamento di compensare tale riduzione, a partire dal 2015, nel quadro delle misure a favore della produzione animale (aiuti all'interno del Paese e contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento per la superficie permanentemente inerbita).

Il Consiglio federale ha altresì deciso che, dal 1° luglio 2014, per essere fatti valere come prestazione all'interno del Paese, gli animali della specie bovina acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello devono avere almeno 161 giorni d'età. Tale disposizione mira a migliorare le procedure, potenziare la competitività e applicare correttamente le prescrizioni della legge sull'agricoltura su questi mercati particolarmente importanti per la regione di montagna.


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