Il Consiglio federale approva la revisione totale dell’ordinanza sul controllo dei composti chimici

Berna, 21.08.2013 - Il 21 agosto 2013 il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (ordinanza sul controllo dei composti chimici). La revisione è volta ad adeguare l’ordinanza alle condizioni attuali e agevolare i compiti attuativi di autorità ed industrie. L’ordinanza entra in vigore il 1o ottobre 2013.

L'ordinanza sul controllo dei composti chimici si basa sulla legge sul controllo dei beni a duplice impiego e adempie agli obblighi assunti dalla Svizzera nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. La Convenzione sulle armi chimiche è un accordo internazionale vincolante per il disarmo e la non proliferazione, entrato in vigore nel 1997, che disciplina, tra l'altro, il controllo dei composti chimici destinati ad un uso bellico. La Convenzione si prefigge la distruzione a livello mondiale delle armi chimiche e lo smantellamento dei loro impianti di produzione, come pure di impedirne la proliferazione senza ostacolare il progresso scientifico e tecnico degli Stati contraenti in ambito civile.

La Convenzione sulle armi chimiche prevede che i composti chimici importanti sotto il profilo della proliferazione di tali armi vengano classificati in tre categorie (tabelle) e, in base a ciò, controllati mediante procedure di dichiarazione ed ispezioni. Il regime vigente per i composti chimici della tabella 1 è stato oggetto di revisione nell'ordinanza. Per i sottoprodotti inevitabili di composti chimici della tabella 1 è stata introdotta una norma per l'arrotondamento a zero (quantità nulla) delle concentrazioni inferiori allo 0,5 per cento in peso. Inoltre è stata recepita una decisione della Conferenza degli Stati contraenti concernente il trattamento dei prodotti intermedi della tabella 1. Conformemente a quanto già previsto nella Convenzione, ora il Consiglio federale può autorizzare diverse aziende all'uso di composti chimici della tabella 1. L'obbligo di autorizzazione concernente i campioni di merce formati da composti chimici delle tabella 2 e 3 è stato abrogato: la prassi finora vigente risultava inapplicabile e, considerati i quantitativi consentiti, eventuali abusi finalizzati alla produzione di armi chimiche sarebbero praticamente da escludere.

Oltre ai contenuti, la revisione ha modificato anche la struttura su cui è basata l'ordinanza. La nuova ripartizione in capitoli ‒ relativi ad autorizzazioni, dichiarazioni e ispezioni ‒ delle disposizioni concernenti gli obblighi a carico delle industrie nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche, consente maggiore chiarezza espositiva.

La modifica dell'ordinanza si fonda sulle nuove acquisizioni e decisioni dell‘Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) - competente in materia di Convenzione sulle armi chimiche ‒, sulle esperienze maturate in Svizzera con le procedure di autorizzazione e di dichiarazione come pure sulle ispezioni di impianti industriali svolte periodicamente dall'OPAC. La modifica dell'ordinanza è volta ad agevolare sul piano pratico l'attuazione della Convenzione alle industrie e alle autorità, adeguando le disposizioni allo stato attuale delle conoscenze.


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Rolf Stalder,
capo settore Politica dei controlli all’esportazione,
SECO,
Tel. 031 324 09 16



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